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Respinto il ricorso di Re Italy e confermata la sanzione disciplinare per irregolarità nell'intermediazione


Pubblicato il: 11/14/2023

Nel contenzioso, Re Italy S.r.l. è affiancata dagli avvocati Angelo Crisafulli e Raffaele De Ruvo; Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze (CCIAA) è assistita dall'avvocato Paolo Clarizia.

Nel 2016 la Leguleio s.r.l. incaricava la Re Italy s.r.l. la quale esercitava, tramite varie unità locali dislocate in Italia, l’attività di mediazione in affari immobiliari di cui agli artt. 1754 e ss. c.c. con licenza di sfruttamento del marchio “Sotheby’s International Realty”, di provvedere alla vendita di alcuni immobili di sua proprietà. L’incarico veniva sottoscritto dal sig. J.J., agente munito di una propria impresa individuale, che collaborava con Re Italy, su autorizzazione di quest’ultima.

Leguleio sottoscriveva l’incarico su un modulo intestato a Re Italy indicante la ragione sociale di quest’ultima, il REA dell’unità locale di Firenze, nonché il REA dell’agente firmatario. La società appellante reperiva gli acquirenti. Leguleio, pochi giorni dopo l’atto notarile preliminare di vendita, citava in giudizio la ricorrente innanzi al Tribunale di Lucca perché quest’ultimo accertasse in via negativa la non debenza delle provvigioni.

Con segnalazione del 9 maggio 2017 inoltrata alle CCIAA di Firenze e Roma, inoltre, Leguleio riferiva che il sig. J.J., benchè regolarmente iscritto presso la Camera di Commercio di Arezzo, non risultava iscritto come preposto o collaboratore per la società ‘Re Italy S.r.l.’ contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente.

La CCIAA di Firenze, avallando le doglianze della committente, applicava nei confronti dell’agenzia Re Italy Srl la sanzione disciplinare, di cui agli artt. 18 e 19 del DM 21 dicembre 1990, n. 452 (così come riformulati dall’art. 9 del DM 26 ottobre 2011), nella misura della sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo di 3 (tre) giorni lavorativi dal 16 al 18 ottobre 2017. La Re Italy proponeva ricorso gerarchico al MSE; a seguito del rigetto, proponeva ricorso giurisdizionale.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 5668/2019, respingeva tutti i motivi di ricorso, sul rilievo che il quadro normativo di riferimento “fonda sia l’obbligo di iscrizione in capo a qualsiasi collaboratore dell’impresa di mediazione, senza che all’uopo sia consentito distinguere tra le figure del “preposto”, del “collaboratore” o dell’“addetto”, sia la conseguente potestà sanzionatoria per fattispecie riconducibili a quella oggetto di causa.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €3000,00 in favore di ciascuno dei resistenti costituiti, oltre accessori di legge.