Respinto il ricorso di Elc S.r.l. contro il Comune di Fiesole
Pubblicato il: 11/14/2023
Nel contenzioso, Elc S.r.l. è affiancata dagli avvocati Avilio Presutti e Felice Vaccaro; il Comune di Fiesole è assistito dall'avvocato Alessandro Biamonte.
La società ELC s.r.l. impugna la sentenza del TAR Toscana n. 324/2019 che ha respinto il ricorso n. 1077/2018 proposto dalla stessa società per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi adottata dal Comune di Fiesole con il n. 87 del 21 maggio 2018.
Con il medesimo ricorso la società ha altresì impugnato gli atti presupposti e connessi, compresi il parere del responsabile Dipartimento Urbanistica Comune di Fiesole del 16 ottobre 2017 e la determinazione n. 636 del 16 novembre 2017, del Responsabile del Dipartimento Risorse del Comune di Fiesole, di conclusione negativa della conferenza dei servizi indetta dal Comune di Fiesole il 10 aprile 2017; nonché della nota PEC in data 28 novembre 2017 recante avvio del procedimento per infrazione edilizia per carenza di legittimità urbanistico edilizia e per il profilo di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
In punto di fatto si osserva che la ELC s.r.l., odierna appellante, sia la proprietaria di un’antenna trasmittente installata sull’area di proprietà della Provincia Toscana di San Francesco Stimmatizzato dei Frati Minori in Fiesole (d’ora innanzi, anche: ‘la Provincia Toscana’). Detta società, in quanto destinataria dell’ordinanza n. 87/2018 con la quale il Comune di Fiesole intimava la demolizione di opere abusive, ha proposto ricorso giurisdizionalel amentando la propria estraneità all’abuso edilizio nonché vizi di legittimità del provvedimento recante l’ordine di demolizione.
Con la sentenza impugnata, il TAR ha preliminarmente riunito, per ragioni di connessione oggettiva, i due ricorsi proposti dalla Provincia Toscana di San Francesco Stimmatizzato dei Frati Minori e da ELC s.r.l. avverso la medesima ordinanza di demolizione n. 87/2018 ad essi notificata rispettivamente in qualità di proprietario e di proprietario dell’antenna.
Il Giudice di primo grado ha poi statuito per la loro infondatezza respingendoli nel merito.
La parte appellante ripropone e sviluppa le doglianze disattese dal TAR in relazione al ricorso N.R.G. 1077/2018, lamentando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere della sentenza impugnata.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo repsinge.