Il Consiglio di Stato conferma l'aggiudicazione ad Europea 92 dei lavori nelle gallerie in costanza di traffico
Pubblicato il: 11/16/2023
Nella vertenza, Collini Lavori S.p.A. è assistita dall'avvocato Marco Napoli; Anas S.p.A. è affiancata dagli avvocati Eduardo Marino, Paola Cannata e Ilaria Ruscelli; Europea 92 S.p.A. è difesa dall'avvocato Biagio Giliberti.
La società Collini Lavori ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 01049/2023, concernente l'aggiudicazione di un appalto quadro per lavori di manutenzione e sistemazione di gallerie ANAS nella Regione Lombardia.
La seconda classificata Collini proponeva ricorso avverso l’aggiudicazione in favore di Europea 92. Il ricorso veniva tuttavia rigettato dal TAR Lombardia sia perché, nell’ambito delle valutazioni sull’offerta tecnica, le “soluzioni gestionali su lavori pregressi” (ossia le modalità con cui, nei precedenti appalti, le ditte partecipanti avevano organizzato l’effettuazione dei lavori in galleria in costanza di traffico) erano state sufficientemente indicate dalla prima classificata, sia perché l’insostenibilità dei costi della manodopera non era stata adeguatamente dimostrata dalla ricorrente Collini.
Con l’appello vengono nella sostanza riproposte le medesime censure già formulate in primo grado. Erroneità nella parte in cui il giudice di primo grado non si sarebbe avveduto della violazione del disciplinare di gara nella parte in cui quest’ultimo prevedeva le modalità con cui attestare l’esecuzione di lavori pregressi analoghi a quelli oggetto di gara. In particolare, la prima classificata Europea 92 avrebbe presentato documentazione del tutto inidonea a rappresentare la qualità e la quantità dei lavori analoghi già svolti. Tale carenza documentale sarebbe stata tale da non poter ottenere valutazione alcuna sul punto specifico. Erroneità nella parte in cui il giudice di primo grado non si sarebbe avveduto della insostenibilità dell’offerta economica sotto il profilo dei costi della manodopera. In particolare, non sarebbe stata computata l’indennità specifica per i lavori in galleria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Conferma pertanto l'aggiudicazione in favore della società Europea 92 S.p.A.