La Cassazione si pronuncia sul ricorso di GKN Italia S.p.A. contro AE
Pubblicato il: 11/15/2023
Nel contenzioso, GKN Driveline Firenze e GKN Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Caterina Corrado Oliva e Francesco d'Ayala Valva.
L’Agenzia delle entrate aveva notificato alle società GKN Driveline Firenze s.p.a. (quale consolidata) e GKN Italia s.p.a. (quale consolidante) quattro avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta dal 2002 al 2005, nonché una cartella di pagamento iscritta a ruolo a titolo provvisorio conseguente all’accertamento per l’anno 2011, con i quali si era proceduto al recupero di maggiori Irpeg/Ires, Irap e Iva, oltre alla irrogazione di sanzioni.
In particolare, le pretese erano conseguenti ad un verifica fiscale che aveva riguardato la stipula di un contratto di leasing traslativo, avente ad oggetto un complesso immobiliare, tra la GKN Driveline Firenze s.p.a. e la società TAU s.r.l., facente parte del medesimo gruppo societario; secondo la ricostruzione operata in sede di verifica, il complesso immobiliare era di proprietà della società GKN-Birfield s.p.a. di Brunico ed era condotto in locazione ordinaria dalla società GKN Driveline Firenze s.p.a.
Entrambe le società appartenevano ad un gruppo multinazionale con a capo la società GKN-PLC, controllante la società finanziaria GKN Finance LTD e la società capogruppo italiana GKN-Birfield s.p.a., che a sua volta controllava la stessa GKN Driveline Firenze e la TAU s.r.l.
In questo contesto, l’ufficio aveva quindi prospettato che l’operazione posta in essere fosse stata realizzata con abuso del diritto, posto che il contratto di leasing traslativo doveva essere considerato simulato, con interposizione fittizia della TAU s.r.l. nella effettiva compravendita avvenuta tra la GKN Driveline Firenze s.p.a. e la GKN Birfield s.p.a.
Avverso i suddetti atti impositivi le società avevano proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello.
La Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: erano infondati i motivi di ricorso non esaminati dal giudice di primo grado in quanto assorbiti e riproposti dalle società in appello e relativi alla mancanza di motivazione degli atti impositivi, alla violazione del principio di buona fede nei rapporti tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente, alla intervenuta prescrizione e agli effetti conseguenti di essa per gli esercizi successivi al 2000, nonché agli effetti della tassazione di gruppo su rilievi mossi per gli anni 2004 e 2005; erano fondati i motivi di appello prospettati dall’amministrazione finanziaria con specifico riferimento alla legittimità della pretesa, in particolare il giudice del gravame ha evidenziato che: il principio del divieto di abuso del diritto, applicabile anche oltre le specifiche ipotesi di cui all’art. 37bis, d.P.R. n. 600/1973, presuppone la concorrenza di tre elementi caratterizzanti, quali: l’utilizzo distorto di strumenti giuridici, l’assenza di valide autonome ragioni economiche e l’indebito vantaggio fiscale; nel caso di specie, l’uso distorto degli atti negoziali trovava riscontro nel fatto che il contratto di leasing traslativo era stato posto in essere in modalità parallela e coordinata con una pluralità di negozi funzionalmente rilevanti in un contesto di collegamento societario di gruppo in cui ciascuno di tali atti negoziali aveva apportato un elemento concausale ai fini dell’ottenimento del risultato voluto.
La società GKN Driveline Firenze s.p.a. ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a dodici motivi di censura e illustrato con successiva memoria; la società GKN Italia s.p.a. ha parimenti proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a dieci motivi di censura e illustrato con successiva memoria. L’Agenzia delle entrate si è costituita depositando per ciascuno dei ricorsi proposti rispettivi controricorsi, illustrati con successiva memoria, e contenenti ricorso incidentale.
La Cassazione con riferimento al ricorso principale proposto da GKN Driveline Firenze s.p.a.: accoglie i motivi sesto, ottavo, nono, decimo e undicesimo, inammissibile il secondo e il dodicesimo motivo, infondati i restanti; con riferimento al ricorso principale proposto da GKN Italia s.p.a.: accoglie i motivi sesto, ottavo e nono, inammissibili il secondo e il decimo, infondati i restanti; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.