Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Il Consiglio di Stato conferma la sanzione amministrativa ad Enel Energia S.p.A.


Pubblicato il: 11/16/2023

Nella vertenza, Enel Energia S.p.A. è assistita dall'avvocato Vittorio Minervini; Associazione Codici è affiancata dagli avvocati Carmine Laurenzano e Ivano Giacomelli.

Con provvedimento adottato all’adunanza dell’4 novembre 2015 n. 25697, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che la Enel Energia S.p.A., società operante nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale a clienti domestici e non domestici di piccole dimensioni, avrebbe posto in essere pratiche commerciali “scorrette”, ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24, 25, lett. d), e 26, lett. f), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

Con il medesimo provvedimento l’Autorità ha, altresì accertato che la Enel Energia avrebbe tenuto una condotta violativa degli artt. 49, comma 1, lett. h), 51, comma 6, 52, comma 2, lett. c), e 54 del medesimo Codice del Consumo concludendo, dopo la data del 13 giugno 2014 di entrata in vigore del d.lgs. n. 21 del 2014 contratti a distanza e fuori dai locali commerciali senza l’osservanza dei requisiti di forma prescritti dalla legge.

Ha, quindi, irrogato a Enel Energia una sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.600.000 in riferimento alla pratica commerciale descritta al punto a), di € 400.000 in riferimento alla pratica commerciale descritta al punto b) e di € 250.000 (100.000 e 50.000) con riferimento alle condotte descritte al punto c), vietando altresì l’ulteriore continuazione delle medesime condotte.

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio - sede di Roma Enel Energia ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del suddetto provvedimento. In subordine ha, poi, chiesto la riduzione della sanzione irrogata.

Ad esito del giudizio di primo grado il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, con la sentenza n. 9762/2020, ha quindi respinto il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante Enel Energia al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore dell’appellata A.G.C.M., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma complessiva di € 8.000,00 (ottomila/00) oltre gli accessori di legge se dovuti.