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Il CdS conferma la non ammissione al contributo straordinario di Fondazione COE


Pubblicato il: 11/17/2023

Nel contenzioso, Regione Lombardia è affiancata dall'avvocato Antonella Forloni; Fondazione Centro Orientamento Educativo è difesa dall'avvocato Stefano Calvetti.

La Regione Lombardia ha interposto appello nei confronti della sentenza 10 novembre 2022, n. 2498 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez. IV, che ha accolto il ricorso della fondazione Centro Orientamento Educativo-COE avverso il provvedimento regionale in data 22 dicembre 2021 disponente la sua non ammissione al contributo previsto, quale misura urgente di sostegno, per le imprese turistiche localizzate nei Comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici (costrette alla mancata apertura al pubblico nella stagione invernale 2020/2021), nonché avverso gli atti presupposti, tra cui la delibera di Giunta regionale n. 5303 in data 27 settembre 2021 (prevedente i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi) e il provvedimento dirigenziale del 26 ottobre 2021 di approvazione dell’avviso.

Si tratta delle misure di sostegno delle imprese disposte con il d.l. 22 marzo 2021, n. 41, il cui art. 2, comma 2, lett. c), stabilisce che le risorse debbano essere erogate in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell’art. 4 del d.lgs 23 maggio 2011, n. 79 (codice del turismo), localizzate nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

Con il ricorso in primo grado la fondazione COE ha impugnato il provvedimento di non ammissione alle misure di sostegno e gli atti presupposti deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 4 del d.l. n. 41 del 2021 e della lex specialis, da cui sarebbe evincibile un’equipollenza tra iscrizione al registro delle imprese e registrazione al REA, anche nell’assunto di svolgere un’attività imprenditoriale, consistente nell’accoglienza nelle predette due strutture, statutariamente prevista.

Con il ricorso in appello la Regione Lombardia ha criticato la sentenza lamentando il vizio e difetto motivazionale, la violazione del d.l. n. 41 del 2021, nonché l’errata interpretazione della natura giuridica della fondazione COE, riproponendo altresì il motivo di tardività del ricorso di primo grado, in quella sede oggetto di specifica eccezione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.