Respinto il ricorso di MG S.r.l. per i lavori di ristrutturazione del forno crematorio di Como
Pubblicato il: 11/17/2023
Nel contenzioso, la MG S.r.l. è affiancata dall'avvocato Gaetanino Longobardi.
La MG s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 7 febbraio 2019, n. 274 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez. IV, che ha respinto il suo ricorso finalizzato ad ottenere la condanna del Comune di Como al risarcimento dei danni, od in subordine all’indennizzo ex art. 21- quinquies della legge n. 241 del 1990, previo accertamento dell’illegittimità della delibera n. 387 del 19 ottobre 2017, con cui la Giunta ha valutato le proposte contrattuali presentate non idonee a dare attuazione ai programmi dell’amministrazione, decidendo di non procedere oltre nella procedura di project financing.
La controversia riguarda la procedura di finanza di progetto ad iniziativa privata, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016, per la “ristrutturazione del forno crematorio “, inserita dal Comune di Como nel documento unico di programmazione 2016/2018 con la delibera di Giunta n. 401 in data 23 novembre 2016. Sono intervenute tre proposte, da parte della Altair s.r.l. della Eco Fly s.r.l. e della MG s.r.l.
La proposta di MG è stata ritenuta, in data 7 giugno 2017, migliore sotto il profilo tecnico da parte della Commissione all’uopo costituita. In pari data la Giunta comunale ha ratificato la scelta della società MG quale soggetto promotore, come da comunicazione in data 15 giugno 2017, rinviando, all’esito della fase di negoziazione con il promotore, la valutazione definitiva sulla convenienza economica dell’iniziativa e ogni decisione in merito all’alternativa tra il prosieguo della procedura e la scelta di ogni altra modalità di realizzazione e gestione dell’opera.
Con la deliberazione n. 387 in data 19 ottobre 2017 la Giunta comunale ha deliberato di ritenere le proposte progettuali pervenute non idonee a dare attuazione ai programmi dell’amministrazione e conseguentemente di non procedere oltre nella procedura di project financing.
Con il ricorso in primo grado la MG s.r.l. ha impugnato la suddetta delibera deducendone l’illegittimità per violazione del legittimo affidamento della proponente individuata come promotore, dei generali principi di correttezza e buona fede, oltre che per vizio motivazionale; ha dunque chiesto l’accertamento della responsabilità precontrattuale dell’amministrazione od in subordine della spettanza dell’indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, nell’assunto che l’amministrazione abbia esercitato un sostanziale potere di revoca.
La sentenza appellata ha respinto il ricorso ritenendo che la società MG non avesse assunto la qualifica formale di “promotore”, ma piuttosto di soggetto proponente; in tale fase procedimentale la stazione appaltante ha un’amplissima discrezionalità e non è tenuta a dare corso alle fasi successive della procedura, non essendo dunque ravvisabile un affidamento meritevole di tutela alla prosecuzione e conclusione del project financing. La sentenza ha inoltre escluso che l’impugnata delibera sia esercizio di potere di autotutela, essendosi limitata a non proseguire nella procedura, con conseguente infondatezza anche della domanda di indennizzo ex art. 21-quinquies.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

