Improcedibile il ricorso dell'Associazione Raggio Verde relativo alla discarica di Colle Fagiolara
Pubblicato il: 11/17/2023
Nel contenzioso, Associazione Raggio Verde è affiancata dagli avvocati Vittorina Teofilatto e Daniela Terracciano; Regione Lazio è assistita dall'avvocato Teresa Chieppa.
L’associazione Raggio Verde ha adito il Consiglio di Stato al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 4122/2016 del 05 aprile 2016 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con la quale il predetto T.a.r. respingeva l’impugnazione proposta avverso il rifiuto opposto dalla Regione Lazio sulla richiesta di accesso ambientale ex art. 3 del d. l.g.s. n. 195/2005 inviata il 21 maggio 2015, avente ad oggetto la richiesta di ostensione della documentazione concernente le garanzie finanziarie per l’attivazione, la gestione operativa, la chiusura, la gestione post-operativa prestate, ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. n. 36/2003, dalla Lazio Ambiente s.p.a. per la discarica di Colle Fagiolara a Colleferro.
Il Consiglio di Stato (Sezione Quarta), con sentenza n. 04295/2019, accoglieva il ricorso riconoscendo la natura di informazione ambientale alla documentazione relativa alla prestazione delle garanzie finanziarie ai fini dell’attivazione, gestione operativa, chiusura, gestione post-operativa delle discariche, dovuta dal gestore ex art. 14 del d. lgs. n. 36/2003, ai sensi del già citato art. 2. n. 3 del d. lgs. n. 195/2005, norma attutiva dell’art. 2, comma 1, lettera c) della Direttiva 2003/4.
Conseguentemente ordinava alla Regione Lazio di esibire la documentazione medesima, come richiesto con l’istanza di accesso del 21 maggio 2015, entro trenta giorni dalla comunicazione sentenza o dalla sua notificazione se anteriore.
L’associazione ricorrente provvedeva quindi a notificare la sentenza alla Regione Lazio in data 07 novembre 2019 al fine di ottenerne l’esecuzione. Non avendo ricevuto risposta ha notificato ricorso in ottemperanza, chiedendo al Consiglio di Stato di ordinare alla Regione Lazio di dare attuazione a quanto stabilito nella sentenza.
Tanto premesso, il presente giudizio deve essere definito mediante declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, stante il carattere satisfattivo dell’esecuzione posta in essere dalla Regione Lazio, con compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza, tenuto conto che con la predetta dichiarazione l’associazione ricorrente non ha insistito per la condanna alla rifusione delle spese di lite, ritenendosi evidentemente soddisfatta della integrale esecuzione della sentenza ottemperanda.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa le spese del giudizio tra tutte le parti costituite.