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Respinto il ricorso di Roche Diagnostics per l'affidamento del servizio di fornitura delle apparecchiature di chimica clinica e tossicologica


Pubblicato il: 11/17/2023

Nel contenzioso, Roche Diagnostics S.p.A. è affiancata dagli avvocati Andrea Manzi e Jacopo Emilio Paolo Recla; ASST Sette Laghi è assistita dall'avvocato Maurizio Zoppolato; Beckman Coulter S.r.l. è difesa dagli avvocati Umberto Michelin e Helga Garuzzo.

Con deliberazione D.G. n. 1248 del 5 ottobre 2021, l’Azienda SocioSanitaria Territoriale dei Sette Laghi ha bandito la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento “di un periodo di 6 anni con opzione di rinnovo per ulteriore 1 anno di service delle apparecchiature e dei materiali di consumo per l’esecuzione degli esami di laboratorio” di chimica clinica e tossicologia occorrenti alle ASST Sette Laghi - Lariana - Valle Olona - Milano Ovest, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo totale stimato a base di gara pari ad Euro 30.104.222,56.

In particolare, il Lotto 1, oggetto del presente contenzioso, riguarda la fornitura del “Sistema di Automazione – Corelab” per esami di chimica clinica (per la gestione della fase preanalitica e per sistemi analitici automatici) occorrente all’ASST Sette Laghi (Hub Ospedale di Circolo di Varese) e all’ASST Lariana (Hub Ospedale Sant’Anna di Como) avente un valore stimato a base di gara pari ad Euro 18.546.000,00.

Con provvedimento n. 1196 del 20 settembre 2022, il Lotto 1 è stato aggiudicato alla prima classificata Beckman Coulter.

Pur in assenza di riscontro alla sua domanda di accesso agli atti formulata, all’esito della selezione, Roche Diagnostics ha ritenuto di impugnare la predetta aggiudicazione (unitamente agli atti del procedimento), assumendola viziata per l’illegittima ammissione alla gara delle prime due classificate (Beckman Coulter S.r.l. e Abbott S.r.l.) e per l’erronea attribuzione del punteggio tecnico da parte della Commissione giudicatrice.

Con la sentenza n. 773 del 28 marzo 2023 il TAR ha in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti (secondo quanto indicato in motivazione) respingendo la domanda risarcitoria

Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto appello chiedendone l’integrale riforma.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in € 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti appellate.