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Improcedibile il ricorso di Rekeep contro Roma Capitale, ANAC e CNS


Pubblicato il: 11/18/2023

Nella vertenza, Rekeep S.p.A. è affiancata dagli avvocati Antonio Lirosi, Marco Martinelli, Giorgio Vercillo e Andrea Zoppini; Roma Capitale è difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi; CNS - Consorzio Nazionale Servizi è rappresentato dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Aristide Police e Fabio Cintioli.

Rekeep s.p.a. ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sez. II, n. 7891 del 18 giugno 2019 che, respingendo il ricorso proposto dalla medesima società, dichiarava legittimo il provvedimento di esclusione del RTI costituito da quest’ultima e da Roma Multiservizi s.p.a. dalla gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato e per l’affidamento del Servizio Scolastico Integrato di competenza di Roma Capitale a società spa mista pubblico-privata.

Il gravame è stato affidato a quattro articolati motivi di censura.

Si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto del gravame poiché infondato. Con atto depositato il 10 gennaio 2020 interveniva in giudizio, ad opponendum, il Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.

Con atto depositato il 20 giugno 2023 l’appellante ha dichiarato di rinunciare “agli atti del giudizio indicato in epigrafe, e dunque all’appello avverso la sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 7891 del 18.6.2019, resa a definizione del giudizio R.G. n. 4701/2019 e al ricorso introduttivo del predetto giudizio di primo grado (R.G. n. 4701/2019)”. E’ successivamente intervenuta la dichiarazione di adesione alla richiesta del Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.

In applicazione del principio dispositivo, che trova applicazione anche al processo amministrativo, la Sezione deve prendere atto della citata dichiarazione resa dalla parte appellante, cui consegue la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado per intervenuta rinuncia e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza appellata, conseguentemente dichiarando improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l’appello proposto da Rekeep s.p.a.