Rigettato l'appello di Alma Nuoto per il prolungamento della concessione dell'impianto sportivo comunale
Pubblicato il: 11/20/2023
Nel contenzioso, la SSDARL Alma Nuoto è affiancata dall'avvocato Chiara Romanelli; Roma Capitale è assistita dagli avvocati Andrea Magnanelli e Paolo Richter Mapelli Mozzi.
La società Alma Nuoto SSDARL chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II, 4 febbraio 2020, n. 1483, che ha respinto il ricorso proposto dalla medesima società sportiva per l’annullamento della determinazione dirigenziale del 14 settembre 2017, con la quale Roma Capitale ha definitivamente respinto l'istanza del 29 luglio 2014, volta ad ottenere il prolungamento della concessione dell’impianto sportivo di proprietà comunale sito in via dei Consoli 24, dato in concessione alla Alma Nuoto con disciplinare del 25 febbraio 2005.
Con l'istanza del 29 luglio 2014, la società sportiva aveva richiesto un ulteriore prolungamento della concessione, sempre ai sensi dell’art. 11 del regolamento citato, per il tempo necessario a recuperare il costo dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati nel corso del rapporto.
Proroga negata da Roma Capitale con l’impugnata determinazione dirigenziale del 14 settembre 2017, sulla base di quanto previsto dall’art. 168 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui la durata massima delle concessioni non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti risultanti dal piano economico finanziario. Nel caso di specie, la durata della concessione fino al 31 dicembre 2030 consentirebbe alla concessionaria di rientrare dalla spesa per i lavori eseguiti.
Il primo giudice ha respinto il ricorso, osservando in particolare: che la determinazione relativa all’autorizzazione dei lavori non conteneva, o non prefigurava, l’accoglimento dell’istanza sulla proroga del termine di concessione, per cui sarebbe infondata sia la censura di contraddittorietà o illogicità, sia la lamentata lesione dell’affidamento, trattandosi di provvedimenti di competenza di organi diversi e aventi alla propria base presupposti e valutazioni differenti; che sono infondate le dedotte violazioni del regolamento sugli impianti sportivi comunali e del codice dei contratti pubblici (art. 168), posto che non sussiste un diritto al prolungamento della durata della concessione, quale controprestazione all’investimento effettuato, tenuto conto che l’amministrazione ha dimostrato che il concessionario ha la possibilità di recuperare gli investimenti effettuati per l'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, nel rispetto del termine di scadenza del rapporto concessorio.
La società, rimasta soccombente, ha proposto appello reiterando i motivi del ricorso di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna l’appellante S.S.D. Alma Nuoto al pagamento delle spese giudiziali per il presente grado in favore di Roma Capitale, che liquida in complessive euro 4.000,00 (quattromila/00).