Accolto l'appello di Giza S.r.l. contro il Comune di Frosinone
Pubblicato il: 11/20/2023
Nel contenzioso, Giza S.r.l.s. è affiancata dall'avvocato Paolo Cantile; il Comune di Frosinone è assistito dall'avvocato Marina Giannetti.
Il Comune di Frosinone ha aggiudicato i lavori di realizzazione e riqualificazione energetica della Scuola Aldo Moro alla ditta Athena s.r.l.
Giza s.r.l.s., seconda classificata, ha presentato istanza di accesso agli atti alla stazione appaltante. Ottenuto l’accesso agli atti, Giza s.r.l.s. ha sollevato dubbi sulla congruità dell’offerta della controinteressata.
Giza ha quindi proposto ricorso al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che lo ha rigettato. Avverso la sentenza del TAR, Giza ha proposto ricorso innanzi al Consiglio di Stato che lo ha accolto. La sentenza è stata notificata il 20 luglio 2021 con domanda al Comune di Frosinone di volervi ottemperare.
Con nota del 15.9.2021 prot. n. 47965, il Comune ha rigettato la richiesta di Giza evidenziando come, la sentenza del CdS, non si pronunci né sul subentro della società appellante nel contratto e sulla sorte di esso né sulla richiesta di risarcimento danni come richiesti nell’atto di appello. Alla luce di quanto sopra rappresentato non vi sono i presupposti giuridici vincolanti per l'Amministrazione per dare seguito alla richiesta, atteso peraltro che, aderendo alla medesima richiesta, si vedrebbe esposta nei confronti della ditta appaltatrice ad un potenziale ricorso nelle opportune sedi di giustizia, nelle more dell’ultimazione dei lavori di cui all’appalto.
Giza ha quindi proposto ulteriore ricorso dinanzi al Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 6014/2022, lo ha accolto in parte, condannando il Comune al risarcimento del danno da lucro cessante, da quantificarsi, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. secondo i criteri indicati nella motivazione della stessa sentenza.
Giza ha quindi inoltrato diverse istanze di esecuzione e quantificazione dei danni senza però trovare un accordo con il Comune, quanto alla quantificazione dei medesimi.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto: a) dichiara l'obbligo del Comune di Frosinone di dare completa esecuzione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione, alla sentenza n. 6014/2022 con conseguente sua condanna alla corresponsione alla ricorrente di quanto dovuto nella misura specificata in motivazione; b) condanna il Comune di Frosinone al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 4.000 oltre accessori e spese di legge e refusione del contributo unificato in favore di Giza S.r.l.S.