Il CdS respinge il ricorso di La Conca Azzurra per l'istallazione di una struttura balneare in Conca dei Marini
Pubblicato il: 11/20/2023
Nel contenzioso, La Conca Azzurra S.r.l. è assistita dall'avvocato Andrea Di Lieto.
Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, la Conca Azzurra s.r.l. (già Salvatore Criscuolo & C. s.a.s.) - titolare di un complesso immobiliare adibito ad albergo - bar - ristorante denominato “La Conca Azzurra”, sito in Conca dei Marini - impugnava il decreto a mezzo del quale – in data 16.04.2009 – il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno e Avellino annullava il provvedimento 1, prot. n. 750/09 del 9 febbraio 2009, con cui il Comune di Conca dei Marini aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica all’installazione di una struttura balneare temporanea.
Sulla relativa istanza il Comune Conca Dei Marini aveva rilasciato l’autorizzazione n. 1/2009 ex art. 159 d. lgs. n. 42/04, corredata dalle prescrizioni imposte dalla Commissione Edilizia Comunale Ambientale (in prosieguo “C.E.C.A.”) tese a migliorare la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Ricevuta la documentazione da parte del Comune, la Soprintendenza, con atto del 16 aprile 2009 annullava l’autorizzazione paesaggistica comunale, riscontrando carenze documentali e, comunque, una carente motivazione del parere della C.E.C.A., che secondo la Soprintendenza aveva omesso di valutare il contrasto dell’intervento con le disposizioni di inedificabilità assoluta imposte sulla zona interessata dalla l.r. 35/1987, in tal modo autorizzando l’installazione di elementi idonei ad alterare i tratti caratteristici del luogo. Con provvedimento n. 17217/09 la Soprintendenza, all’indomani dell’inoltro, da parte del Comune, della documentazione mancante al momento della prima trasmissione dell’autorizzazione, disponeva l’archiviazione della suddetta documentazione.
La Società impugnava ambedue gli indicati provvedimenti della Soprintendenza, sostenendo che non fosse necessaria dell’autorizzazione ex art. 149 d.lgs. n. 42/04, vertendosi in ipotesi di opere da rimuovere al termine della stagione balneare, e inoltre deducendo la violazione dell’art. 159 d. lgs. n. 42/04 da parte della Soprintendenza, sul presupposto che tale norma attribuisce alla Soprintendenza il potere di annullare una autorizzazione paesaggistica solo per vizi di legittimità, e non anche per ragioni di merito.
Il TAR adìto rigettava il ricorso quanto al provvedimento del 16 aprile 2009, ritenendolo infondato nel merito, e dichiarava inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento prot. n. 17217/09, in quanto meramente confermativo del precedente annullamento.
Ha proposto appello la Conca Azzurra s.r.l.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge.