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Respinto il ricorso di Apulia S.r.l. per i lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ospedale di Norcia


Pubblicato il: 11/20/2023

Nel contenzioso, Apulia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Francesco Mollica e Francesco Zaccone; Regione Umbria è difesa dall'avvocato Tiziana Caselli; l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria è rappresentato dall'avvocato Anna Rita Gobbo.

Con la sentenza n. 146/2023, il T.A.R. dell’Umbria ha dichiarato in parte irricevibile e in parte ha respinto il ricorso proposto da Apulia s.r.l. per l’annullamento degli atti della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, indetta dall’Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria istituito dalla stessa Regione per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ospedale di Norcia danneggiato a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”, indetta ai sensi dell’art. 5, commi 1 lettera c) e 5 dell’Ordinanza commissariale speciale n. 11/2021.

La ricorrente in primo grado, che si duole in particolare dell’aggiudicazione della commessa all’impresa Taddei, in ragione della pretesa illegittimità dell’offerta da questa presentata, ha impugnato l’indicata sentenza con ricorso in appello.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la Regione Umbria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria e la controinteressata Taddei S.p.A.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro settemilacinquecento/00, oltre accessori come per legge, in ragione di euro 2.500,00, oltre accessori, per ciascuna delle seguenti parti appellate: Regione Umbria, Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria e Taddei S.p.A.; compensa le spese nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario straordinario per la ricostruzione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.