Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Il CdS si pronuncia sul ricorso di Energos per i lavori di miglioramento sismico del Liceo Perticari di Ancona


Pubblicato il: 11/22/2023

Nella vertenza, il Consorzio Stabile Energos è affiancato dall'avvocato Antonio Melucci; la Provincia di Ancona è assistita dall'avvocato Claudia Domizio; la Società Icm & Engineering S.r.l. è difesa dall'avvocato Raimondo Alaimo.

Il Consorzio Stabile Energos ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche n. 119 del 2023, che ha respinto il loro ricorso per l’annullamento della determina della Provincia di Ancona n. 1746 del 29 dicembre 2022, di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 del verbale di gara del 3 novembre 2022 con il quale la stazione appaltante aveva precedentemente individuato l'offerta presentata dall'Ati Consorzio Stabile Energos – C.G.M. S.r.l. quale migliore offerta non anomala nella procedura indetta per l'affidamento dei “lavori di miglioramento sismico del Liceo “Perticari” – Sez. Scienze Umane di Senigallia (AN)”.

La sentenza ha respinto il ricorso aderendo alla tesi restrittiva in ordine alla portata ed ai limiti della valorizzazione cumulativa, anche alla luce dell’art. 225, comma 13, d.lgs. n. 36 del 2023, dei requisiti di qualificazione del consorzio stabile.

L’appellante ha dedotto, essenzialmente, l’erroneità della sentenza, sulla base del più recente orientamento di questo Consiglio. Si sono costituite la Provincia di Ancona e Icm & Engineering S.r.l. per resistere all’appello, riproponendo in via preliminare plurime eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso di primo grado assorbite dalla sentenza.

Nel frattempo la gara è stata aggiudicata a Icm & Engineering S.r.l. e il relativo provvedimento è stato impugnato dal Consorzio appellante.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica all’Amministrazione statale titolare dell’intervento e ordina all’appellante di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68 del 2022, conv. dalla l. n. 108 del 2022, da effettuarsi a pena di decadenza mediante notifica dell’appello alla stessa entro il termine del 31 dicembre 2023, con onere, parimenti a pena di decadenza, di provvedere al deposito presso la Segreteria della Sezione di prova dell'intervenuta notifica.

Studi Coinvolti