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Improcedibilità per carenza di interesse nel ricorso di Efm S.p.A. contro Inail


Pubblicato il: 11/21/2023

Nel contenzioso, Efm S.p.A. è affiancata dagli avvocati Paolo Clarizia e Giovanni La Fauci; Consip è assistita dagli avvocati Riccardo D'Alia e Lucia Anna Rita Sonnante.

EFM agisce per l’ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 10470 del 29 novembre 2022 con la quale, in parziale accoglimento dell’appello interposto dalla medesima società, si è annullato il provvedimento del 10 marzo 2021 prot. n. 10888/2021, con il quale Consip aveva disposto l’aggiudicazione della procedura per l’“acquisizione di una soluzione per la gestione integrata del patrimonio immobiliare dell’Inail” al RTI Idea Real Estate S.p.A. – KPMG Advisory S.p.A. ai fini della ripetizione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, avuto riguardo alla carenza di istruttoria e di motivazione.

Consip e Inail, si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso atteso che il procedimento era stato avviato ed era prossimo alla conclusione, come da nota interlocutoria del 22 febbraio 2023 trasmessa alla ricorrente e con nota depositata in data 3 maggio 2023 ha richiesto rinvio dell’udienza in quanto con nota in pari data la commissione di gara, unitamente al Responsabile del Procedimento, aveva completato il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta del RTI Idea per cui la stazione appaltante, ricevuta la proposta di aggiudicazione, aveva avviato i controlli di legge sull’operatore economico prodromici all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace.

Disposto il rinvio della trattazione del ricorso all’esito dell’udienza camerale del 4 maggio 2023, su concorde richiesta delle parti, in data 15 settembre 2023 EFM ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, sulla base del rilievo che Consip aveva concluso il procedimento di rinnovo del giudizio di anomalia in senso positivo per l’originario aggiudicatario, pervenendo ad una nuova aggiudicazione che non aveva inteso impugnare. Ha comunque richiesto la refusione delle spese di lite.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese di lite.