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Respinto l'appello di Seriana 2000 per la gestione del centro diurno Martin Pescatore di Alessandria


Pubblicato il: 11/22/2023

Nella vertenza, Seriana 2000 è assistita dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti; il C.I.S.S.A.C.A - Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali dei Comuni dell’alessandrino è affiancato dall'avvocato Luca Gastini; Pollicino S.r.l. è difesa dagli avvocati Emanuela Barison e Manuela Caporale.

Il Consorzio intercomunale per i servizi socio-assistenziali dei Comuni dell'alessandrino (CISSACA), ha indetto una procedura aperta per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del centro diurno per disabili “Martin Pescatore”, in Alessandria.

La società Seriana 2000 ha impugnato l’aggiudicazione del servizio in favore delle società controinteressate Pollicino e Rosa, deducendo che entrambe le offerte del R.t.i. aggiudicatario e della seconda graduata avrebbero dovuto essere escluse per anomalia e che, in ogni caso, la valutazione di congruità della stazione appaltante sarebbe stata priva di idonea istruttoria e di motivazione.

In primo grado l’odierna appellante, terza graduata, ha lamentato, in estrema sintesi, l’omessa esclusione delle due imprese che l’hanno preceduta in graduatoria – il R.t.i. Pollicino Cooperativa sociale e la Cooperativa Rosa – per aver presentato delle offerte allegatamente in perdita; ed in ogni con il primo motivo del ricorso introduttivo lamenta l’erroneità dell’istruttoria sottesa al sub-procedimento di anomalia, avendo a suo dire, la S.A. accettato giustificazioni non documentate.

Con i motivi aggiunti, notificati in primo grado, Seriana ha lamentato, infine, l’omessa esclusione delle imprese controinteressate, per aver offerto di dedicare al servizio di accompagnamento personale impiegato in altre delicate mansioni soggette a “minutaggio minimo” dalla normativa regionale richiamata nel capitolato; onde, l’illegittima “erosione” di detto “minutaggio”, con violazione di prescrizioni minime del servizio.

Infine, all’esito del giudizio così incardinato, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (di qui in avanti, per brevità, solo il Tribunale), con la sentenza n. 244 dell’8 marzo 2023 ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti di Seriana.

Avverso tale sentenza ha proposto appello Seriana, riproponendo due articolati motivi di censura e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati e, ove possibile, l’aggiudicazione della gara in proprio favore o, in subordine, il risarcimento del danno.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.