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Il CdS si pronuncia sul contenzioso tra Be.Im. e Roma Capitale


Pubblicato il: 11/22/2023

Nel contenzioso, Be.Im. Beni Immobiliari S.p.A. è affiancata dall'avvocato Pasquale Frisina; Roma Capitale è assistita dall'avvocato Michele Memeo.

La BE.IM.- Beni Immobiliari S.p.A. appella la sentenza del Tar per il Lazio, Sez. II Ter, n.3386/2017, di rigetto del suo ricorso per l’annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 728 del 27.06.2002 con la quale il Comune di Roma ha attribuito l’attestato di “Negozio Storico” alla Pasticceria Faggiani s.r.l., con esercizio ubicato in Roma, via Giuseppe Ferrari nn. 23-29.

La BE.IM. – BENI IMMOBILIARI S.P.A.’, già ‘VELINO S.R.L.’ espone che in data 30.12.2000 il contratto di locazione giungeva alla sua naturale scadenza. Ottenuto dalla proprietaria dell’immobile un provvedimento di sfratto della locataria, nelle more del procedimento di esecuzione per consegna e rilascio, e quindi in situazione di occupazione sine titulo dei locali, quest’ultima autonomamente attivava la procedura per la concessione dell’attestazione di Negozio Storico ai sensi della delibera del Consiglio Comunale n. 139 del 21.07.1997; dai documenti prodotti all’Ente, risultano una serie di certificati che attesterebbero l’inizio dell’attività di Pasticceria sin dal 1932. Tale istanza veniva accolta dal Comune di Roma con la determinazione dirigenziale n. 728/2002 (atto impugnato), adottata in ottemperanza alla delibera del Consiglio Comunale n. 139/97.

Più precisamente, l’Ente concedeva alla Pasticceria Fagiani l’attestazione di “Negozio Storico” sulla base del “valore storico-culturale dell’esercizio che ne fa punto di riferimento nell’ambito del quartiere”; ciò pur avendo preso atto, la competente commissione, che non sussistevano i presupposti – previsti dal relativo regolamento - di una attività svolta da 100 anni e della compresenza di arredi ed interni antichi o di particolare pregio, in quanto l’esercizio risultava condotto da 70 anni, ma con una clientela di alto livello e con una notorietà acquisita che lo rendeva un punto di riferimento nell’ambito del quartiere Prati.

Con il ricorso di primo grado la BE.IM.- Beni Immobiliari S.p.A. impugnava il provvedimento sopra indicato, lamentando che l’atto impugnato violava la delibera C.C. 139/1997, che prevede due distinte ipotesi al ricorrere delle quali è possibile rilasciare l’attestato di negozio storico; e che violerebbe il d.lgs. 114/1998.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio di primo grado in fase di appello e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza appellata.

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