Improcedibile per carenza di interesse nel ricorso di Green Line Tour
Pubblicato il: 11/22/2023
Nella vertenza, Green Line Tour S.p.A. è affiancata dall'avvocato Antonio Pazzaglia; Roma Capitale è assistita dall'avvocato Michele Memeo.
La Green Line Tours s.p.a., odierna appellante, è titolare di un’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di trasporto di linea Gran Turismo (GT), rilasciata da Roma Capitale con decorrenza dal 1 gennaio 2004.
In data 4 settembre 2014, la società ha richiesto l’aumento dei mezzi utilizzabili per il servizio, da 3 a 4 autobus e 1 di riserva. Con nota prot. QG/30746 del 17 settembre 2014, Roma Capitale ha rigettato l’istanza in ragione del divieto di potenziamento dei mezzi del GT, previsto dalla deliberazione Giunta Capitolina n. 193 del 27 giugno 2014 che aveva dettato il regime transitorio nelle more dell’adozione del Regolamento del Servizio di Linea Gran Turismo.
Il provvedimento, unitamente alle delibere di Giunta Capitolina n. 193 del 27 giugno 2014 e n. 395 dell’8 novembre 2013, è stato impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, con sentenza 12 gennaio 2017, n. 497, ha rigettato il ricorso ritenendo non più attuale la discriminazione lamentata rispetto alle società concorrenti in quanto le autorizzazioni che prevedevano un numero maggiore di mezzi erano state annullate. Il giudice ha inoltre ravvisato la cessazione della materia del contendere rispetto alla legittimità delle delibere, regolanti il regime transitorio, non più efficaci a seguito del nuovo Regolamento, pubblicato in data 31 marzo 2016.
Con rituale atto di appello la società impugna la sentenza con un unico articolato motivo, deducendo la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa e ritenendo ancora sussistente la discriminazione tra operatori.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.