Il CdS si pronuncia sulla gara per il servizio di ventilo-terapia domiciliare, occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
Pubblicato il: 11/23/2023
Nel giudizio, Medicair Centro S.r.l. e Vitalaire S.r.l. sono affiancate dagli avvocati Elisabetta Parisi, Filippo Brunetti, Stefano Soncini e Alfredo Vitale; Regione Lazio è assistita dall'avvocato Fiammetta Fusco; ASL Latina è difesa dall'avvocato Massimo Valleriani.
Le odierne appellanti principali Medicair Centro S.r.l. e Vitalaire S.r.l. hanno partecipato, rispettivamente quali mandataria e mandante di un costituendo r.t.i. con Vivisol S.r.l., alla «procedura di gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di ventilo-terapia domiciliare, occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio», indetta dalla Regione Lazio con Determinazione n. G16565 del 28 dicembre 2021.
Quest’ultima, in particolare, ha indetto una procedura, ex art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, d’importo superiore alla soglia europea, finalizzata alla stipula di una convenzione quadro della durata di 24 mesi, per l’affidamento del visto servizio di ventilo-terapia domiciliare, suddivisa in più lotti.
All’esito della procedura, il lotto n. 4 è stato aggiudicato, in via definitiva, a Sapio Life (prima classificata) e a Medigas (seconda classificata).
Il r.t.i. Medicair ha lamentato, in primo grado, con ricorso introduttivo avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, l’illegittimità degli atti impugnati, censurando l’applicazione del suesteso art. 23 del disciplinare e impugnato, previa sospensione, tutti gli atti della procedura di gara, nella parte in cui non hanno incluso nella graduatoria utile ai fini della sottoscrizione del contratto di accordo quadro il raggruppamento appellante.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, con sentenza del 17 aprile 2023, n. 6569, ha respinto il ricorso introduttivo di Medicair, terza classificata (volto all’annullamento della lex specialis riguardo ai criteri di aggiudicazione, nonché alla sottrazione di punteggio a Medigas) e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale di Medigas (volto alla sottrazione di punteggio a Medicair). Il Tribunale non ha scrutinato – infatti – i motivi del ricorso incidentale, del r.t.i. Medigas, in ragione della mancanza di utilità legate al loro eventuale accoglimento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello principale Medicar, deducendo sei articolati motivi di censura con i quali ha riproposto in chiave critica le censure articolate in primo grado (in via sia principale che subordinata), e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati e, ove possibile, l’aggiudicazione della gara o, in subordine, il risarcimento del danno.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello principale, proposto da Medicair Centro S.r.l. e Vitalaire S.r.l., nonché sull’appello incidentale, proposto da Medigas S.r.l., respinge il primo e dichiara improcedibile il secondo e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna Medicair S.r.l. e Vitalaire S.r.l., in solido, a rifondere in favore della Regione Lazio, di Medigas Italia S.r.l., di Sapio Life S.r.l. e della ASL Latina le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell’importo di € 3.000,00 per ciascuna di dette parti, oltre gli accessori come per legge. Pone definitivamente e rispettivamente a carico di Medicair S.r.l. e Vitalaire S.r.l il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello principale e a carico di Medigas Italia S.r.l il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello incidentale.