Improcedibilità per carenza di interesse nel ricorso di Cooperativa Insieme
Pubblicato il: 11/23/2023
Nella vertenza, la Cooperativa Insieme a r.l. è assistita dall'avvocato Bruno Bianchi; il Comune di Brembate di Sopra è affiancato dagli avvocati Andrea Di Lascio e Saul Monzani.
La società Cooperativa insieme a r.l. ha appellato la sentenza del T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione I, n. 999/2018, pubblicata in data 19 ottobre 2018, notificata in data 25 ottobre 2018, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per determinare le maggiori opere e i maggiori costi sostenuti per l’esecuzione della viabilità esterna di P.R.G. – Rotatoria su via Cesare Battisti e strada di collegamento con via Palestro, quantificati in complessivi euro 278.323,92 o nella diversa misura e, per l’effetto, condannare il Comune di Brembate di Sopra ad indennizzare l’appellante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2041 c.c., nella misura di euro 174.731,76 corrispondente alla quota di spettanza alla luce delle convenzioni sottoscritte o nella diversa misura ritenuta di giustizia o in via equitativa.
Il Comune di Brembate di Sopra si è costituito in giudizio ed ha concluso per la reiezione dell’appello e per la conferma della sentenza.
Con memoria depositata il 30 ottobre 2023 la società appellante ha dato atto che con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy n. 89 del 27 aprile 2023 è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e che il commissario liquidatore intende rinunciare, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., all’appello al fine di evitare possibili ulteriori ripercussioni sul passivo.
La dichiarazione di rinuncia all’appello è stata notificata al Comune di Brembate che, con istanza depositata il 31 ottobre 2023, in considerazione dell’intervenuta rinuncia all’appello depositata dalla Cooperativa appellante, ha chiesto che la causa venga trattenuta in decisione.
Ne discende, pertanto, che l’atto di rinuncia all’appello, pur privo delle formalità procedurali richieste (mancando l’espressa accettazione della controparte), può essere interpretato come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese in considerazione della definizione in rito.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.