Improcedibili i ricorsi contro i provvedimenti preclusivi dell'attività estrattiva nelle Alpi Apuane
Pubblicato il: 11/23/2023
Nei contenziosi, Luana Marmi S.r.l., Versilia Marmi S.r.l. e Fratelli Giorgini S.r.l. sono affiancati dagli avvocati Cristiana Carcelli e Natale Giallongo; Regione Toscana e Parco Regionale Alpi Apuane sono assistite dagli avvocati Lucia Bora e Barbara Mancino.
Le società Versilia Marmi, Luana Marmi e Fratelli Giorgini, hanno interposto appello avverso la sentenza n. 1025 del 4 agosto 2017 con la quale il T.a.r. per la Toscana ha respinto il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti proposti per l’annullamento, in parte qua, della delibera del Consiglio regionale della Toscana 27 marzo 2015 n. 37 di approvazione dell’«Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)», unitamente agli atti presupposti e collegati, nella parte in cui sono stati ritenuti preclusivi della prosecuzione dell’attività estrattiva.
Rilevato che con nota depositata in data 1 ottobre 2023 l’appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello, per fatti sopravvenuti ivi puntualmente descritti, chiedendo al Collegio l’adozione delle conseguenti statuizioni, con compensazione delle spese del grado. Rilevato che la Regione Toscana ha prestato adesione alla richiesta di compensazione delle spese del grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli, li dichiara improcedibili e compensa tra le parti le spese del grado.