Accolto il ricorso di MAG contro le ASL Pugliesi per l'affidamento del servizio di brokeraggio
Pubblicato il: 11/24/2023
Nella vertenza, MAG S.p.A. è affiancata dagli avvocati Luigi e Pietro Quinto; ASL Lecce è difesa dall'avvocato Marta Settimo; AON S.p.A. è assistita dagli avvocati Gianfranco D'Angelo e Saverio Sticchi Damiani.
Oggetto della controversia, l’esito della procedura aperta indetta dall’Azienda Sanitaria di Lecce - in unione d’acquisto con le ASL di Foggia, Bari e con l’AOU Policlinico di Bari - per l’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) per la durata di mesi 36, oltre eventuale opzione di proroga disgiunta per ulteriori 24 mesi (12+12).
All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, tre delle cinque concorrenti e, segnatamente, Marsh SpA, ATI AON/Italbrokers e ATI Mag/Adriateca, sono risultate appaiate al primo posto con identico punteggio.
In virtù del miglior ribasso proposto, l’ATI Mag si è classificata al primo posto della graduatoria. La seconda classificata ATI AON ne ha tuttavia chiesto l’esclusione dalla gara, eccependo il fatto che l’offerta di rilancio era stata sottoscritta dalla sola mandataria e non anche dalla mandante Adriateca. Quest’ultima ha quindi “seduta stante” ratificato il rilancio.
Con successiva nota pec del 22 novembre 2022 il RUP ha comunicato alle società Mag e Adriateca di avere disposto, con verbale del 18 novembre 2022, la revoca della proposta di aggiudicazione formulata in data 12 luglio 2022 e la loro contestuale esclusione dalla gara.
Avverso i predetti provvedimenti è stato proposto da parte dell’ATI Mag il ricorso di primo grado, poi esteso con motivi aggiunti alla determina del 22 dicembre 2022 di aggiudicazione definitiva dell’appalto all’ATI AON- Ital Brokers.
Dopo aver respinto l’istanza cautelare con ordinanza cautelare n. 23/2023 (riformata dall’ordinanza di questa Sezione n. 783/2023) il TAR Lecce ha confermato la legittimità degli atti gravati, sulla base dell’assunto per cui il provvedimento di esclusione impugnato troverebbe causa e ragione nell’art. 48, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e negli articoli 11 e 13 del disciplinare di gara, che imporrebbero la sottoscrizione della mandante anche per la fase di rilancio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.