Accolto il ricorso di CSL Behring S.p.A. relativo alla produzione di medicinali plasmaderivati
Pubblicato il: 11/24/2023
Nel contenzioso, CSL Behring S.p.A. è affiancata dall'avvocato Stefano Cassamagnaghi; ARIA S.p.A. è assistita dall'avvocato Maurizio Zoppolato.
Con appello notificato il 15 maggio 2023 e depositato il 24 maggio successivo, la CSL BEHRING S.p.A. ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza 15 febbraio 2023, n. 399, con cui il Tar per la Lombardia - Milano, Sezione I, ha ammesso l’intervento ad adiuvandum della TAKEDA MANUFACTURING S.p.a. e respinto il ricorso proposto per l’ottemperanza della sentenza del medesimo Tribunale, Sezione I, 11 agosto 2021, n. 1921, confermata da questa Sezione con sentenza 21 febbraio 2022, n. 1255.
Deduce l’appellante che con le decisioni indicate, il giudice amministrativo ha disposto l’annullamento, limitatamente al lotto 1, concernente la “Produzione di medicinali plasmaderivati”, degli atti della procedura aperta bandita dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – ARIA S.p.A., di cui alla gara ARCA_2018_111, per la fornitura di un servizio di lavorazione industriale del plasma prodotto dai servizi trasfusionali delle Regioni Lombardia, Piemonte e Sardegna, ai fini della produzione di medicinali plasmaderivati.
Più in particolare, la sentenza del Tribunale territoriale n. 1921/2021, confermata dal CdS con la decisione n. 1255/2022, ha accolto il ricorso di CSL con riferimento alla mancata determinabilità su parametri certi e inclusi nella disciplina di gara della quantità e qualità dei prodotti accessori; alle carenze strutturali del disciplinare di gara sui criteri per l’attribuzione del punteggio tecnico per le rese dei prodotti, attesa l’importanza della resa del prodotto ai fini del raggiungimento dell’obiettivo dell’autosufficienza delle Regioni nell’approvvigionamento dei prodotti plasma derivati; alla mancata specificazione dei criteri premiali per l’attribuzione del punteggio relativo ai differenti confezionamenti, al metodo quantitativo previsto nel primo criterio di valutazione relativo alle rese dei prodotti obbligatori, dichiarando assorbito il primo motivo, concernente la mancata previsione di parametri oggettivi, cui ancorare l’attribuzione del punteggio per i criteri premiali di tipo discrezionale.
Ai fini del radicamento del proprio interesse all’impugnativa avverso gli atti della seconda procedura l’appellante ha proposto ricorso dinanzi al Tar Milano, attualmente pendente con il n.r.g. 144/2023. Con la sentenza impugnata, il Tribunale territoriale ha respinto il ricorso per ottemperanza, ritenendo che le censure dedotte esulassero dall’effetto conformativo del giudicato.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 4454/2023) come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto: accoglie il ricorso di primo grado per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, Sezione I, 11 agosto 2021, n. 1921; dichiara nulli per elusione del giudicato il bando di gara ARIA_2022_084 e gli atti relativi, prodromici e successivi; ordina all’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – ARIA S.p.a. di procedere al rinnovo della procedura di evidenza pubblica in questione, conformemente a quanto disposto con la presente sentenza, entro e non oltre sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione; nomina fin d’ora, per l’ipotesi di persistente inerzia della Azienda appellata, il Commissario ad acta in persona del Direttore Generale welfare della Regine Lombardia, o suo delegato, al fine di porre in essere ogni necessario adempimento sostitutivo