Irricevibile il ricorso di Regione Lazio in materia di prestazioni ospedaliere di riabilitazione e lungodegenza
Pubblicato il: 11/25/2023
Nel contenzioso, Regione Lazio è assistita dall'avvocato Giuseppe Allocca; Istituto neurotraumatologico italiano S.p.A. è assistito dagli avvocati Raffaele Izzo, Alessandro Vinci Orlando e Linda Cilia.
Con la sentenza n. 8859 del 2020, il Tar Lazio - adito dall’Istituto neurotraumatologico italiano (Ini) s.p.a. per l’annullamento del decreto del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario n. 94/12 del 7 giugno 2012, avente ad oggetto la «remunerazione per l’anno 2012 delle prestazioni ospedaliere di riabilitazione e lungodegenza medica post acuzie con onere a carico del SSR erogate da strutture pubbliche e private», unitamente al relativo allegato rubricato «Tetti riabilitazione post-acuzie 2012» - ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti in parte improcedibili e per la restante parte inammissibili per difetto di giurisdizione, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza e, in particolare, avverso la statuizione di inammissibilità per difetto di giurisdizione ha proposto appello la Regione Lazio, lamentandone l’erroneità, dal momento che gli «abbattimenti in materia di regressione tariffaria rientrano nell’ambito del perimetro della discrezionalità amministrativa» e sono, «pertanto, oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo per giurisprudenza costante», «in quanto concernenti l’esercizio del potere amministrativo».
Si è costituito l’I.N.I., eccependo l’irricevibilità dell’appello per tardività, essendo stato proposto oltre il termine trimestrale di cui al combinato disposto degli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, cod. proc. amm.
Il CdS ritiene fondata l’eccezione sollevata dall’istituto appellato di irricevibilità del gravame per tardività.
Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Spese compensate.