Respinto il ricorso di Gruppo Grendi contro il progetto del terminal GNL nel Porto Canale di Cagliari
Pubblicato il: 11/28/2023
Nella vertenza, M.A. Grendi Dal 1828 S.p.A. è affiancata dagli avvocati Paola Cairoli e Riccardo Salvini; Sardinia Lng S.r.l. è difeso dall'avvocato Angelo Clarizia e Mario Pagliarulo.
Oggetto del giudizio è il decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro della Cultura, recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, per il progetto di un “Terminal GNL (Gas Naturale Liquefatto) nel Porto Canale di Cagliari – Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL”, ubicato in Comune di Cagliari in area demaniale.
Il progetto è costituito da “una struttura in banchina per la connessione e lo scarico del GNL dalle navi metaniere, un complesso di tubazioni criogeniche per il trasporto del fluido nella zona di impianto e un sistema di stoccaggio, pompaggio e rigassificazione … più una stazione per il filtraggio, la misura e l’odorizzazione del gas naturale per l’immissione nelle reti di trasporto” (così nel decreto impugnato); il progetto, inoltre, intercetta il tracciato delle esistenti reti di trasporto del gas nell’area vasta di Cagliari ed è in prossimità del tracciato del futuro ipotizzato metanodotto sardo.
La zona interessata dal progetto è limitrofa ad un’area in proprietà alla società odierna appellante, ove questa esercita attività logistica integrata; inoltre, una terza società facente parte del medesimo gruppo societario cui appartiene l’appellante è titolare di una concessione demaniale insistente su un tratto della banchina del Porto Canale.
La società ha svolto avanti il T.a.r. due motivi di censura: carenza sostanziale dello studio preliminare redatto dal proponente il progetto, in particolare quanto alla descrizione delle alternative ragionevoli (inclusa l’opzione zero), tutte afferenti alla medesima area del Porto; carenza istruttoria e motivazionale in punto di idoneità dell’area prescelta e delle connesse misure di sicurezza.
Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha così deciso, in rito, ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Nel merito, ha respinto il ricorso, richiamando la propria precedente sentenza n. 16268 del 2022, incidente sulla medesima vicenda, e ribadendo i limiti che il sindacato giurisdizionale incontra in subiecta materia; il T.a.r., inoltre, ha escluso sia il carattere “fittizio” e “formale” dello studio preliminare redatto dal proponente, sia il carattere “non ragionevole” della considerazione dei profili di tutela della salute.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello principale e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti, dispone come segue: rigetta l’appello principale; dichiara improcedibile l’appello incidentale; condanna l’appellante a rifondere le spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), al Ministero della Transizione Ecologica ed al Ministero della Cultura, in solido fra loro; condanna l’appellante a rifondere le spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre oneri accessori come per legge, alla società Sardinia Lng S.r.l.