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Rigettato il ricorso di Bingo Galleria per l'illegittimità del provvedimento di sospensione delle attività


Pubblicato il: 11/28/2023

Nel contenzioso, Bingo Galleria S.r.l. è affiancata dall'avvocato Carlo Lepore.

Bingo Galleria s.r.l. è la gestrice di una attività di raccolta delle scommesse e delle giocate, mediante apparecchi AWP e VLT, giusta autorizzazione rilasciata dalla Questura di Roma, in data 18 luglio 2019.

Con ricorso iscritto al n. 4923/2021 R.G., Bingo Galleria ha proposto avanti il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, azione per il risarcimento dei danni patrimoniali ex art. 30 c.p.a., derivanti dall’asserita illegittimità dell’art. 1, comma 10, lett. l), del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, nella parte in cui ha espressamente previsto che “sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente”, nella misura in cui la chiusura forzata è stata imposta anche in sale gioco collocate nella parte di territorio nazionale classificato in zona gialla.

La richiesta della ricorrente in primo grado era, in particolare, volta all’accertamento, in via incidentale, dell’illegittimità dell’ art. 1, comma 10, lett. l), del D.P.C.M. 14 gennaio 2021.

Con l'unico motivo di ricorso Bingo ha, pertanto, denunciato l'illegittimità degli atti per violazione di legge, oltre che per eccesso di potere sotto distinti profili, difetto di istruttoria e di proporzionalità.

Con sentenza n. 7893 del 1° giugno 2022, il Tribunale ha respinto il ricorso, sul presupposto della ritenuta assenza dell’elemento oggettivo del fatto illecito, stante la piena legittimità del decreto gravato come confermato dalla giurisprudenza e ritenendo, altresì, carente la prova della ricorrenza dell’elemento soggettivo (Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 2018, n. 2495).

Avverso tale decisione ha proposto appello Bingo Galleria, e ne ha chiesto, la riforma, con il conseguente accoglimento della domanda risarcitoria, contestandone l’erroneità anche facendo richiamo al contenuto dell’ordinanza n. 1061/2021, resa in un appello cautelare di analogo ricorso (n. 1551/2021 R.G.), là dove si evidenzia la necessità che “le misure di precauzione vengano adottate sulla base di mirate valutazioni scientifiche da parte dell’autorità tecnica”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.