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Parzialmente improcedibile e parzialmente respinto il ricorso di Mercitalia Rail circa le tariffe di pedaggio ferroviario


Pubblicato il: 11/28/2023

Nel contenzioso, Mercitalia Rail S.r.l. è affiancata dall'avvocato Alessandro Botto; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è assistita dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli.

La società Mercitalia Rail ha impugnato la sentenza n. 695 del 2022 del Tar Piemonte nonchè per l'annullamento della Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 58/2021, recante “Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 23/2021. Misure per l'applicazione del pedaggio afferente al pacchetto minimo di accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale sulla direttrice Verona-Brennero, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Prima), n. 835 del 2020”.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante ha formulato i seguenti motivi di appello avverso il capo di sentenza declaratorio di inammissibilità: sull’indebita limitazione temporale dell’applicazione delle misure di rideterminazione del pedaggio sulla direttrice Verona Brennero, error in iudicando, omessa pronuncia, violazione degli artt. 4, 14, 16, 17 e 37 d.lgs. 112/2015 e dell’art. 37 d.l. 201/2011, nonché della direttiva 2012/34/UE, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per violazione dei principi di proporzionalità, logicità, ragionevolezza. difetto di istruttoria e motivazione; analoghi vizi sul modello di recupero dei minori ricavi per il gestore dell’infrastruttura mediante l’applicazione di una posta figurativa; analoghi vizi sull’indebita individuazione dei giorni di applicazione della rideterminazione dei criteri del pedaggio di accesso alla direttrice Verona-Brennero; analoghi vizi sull’ampiezza della fascia oraria in cui viene estesa l’applicazione del canone agevolato notturno sulla direttrice Verona-Brennero.

L’autorità si è costituita in giudizio chiedendo la declaratoria di improcedibilità ed il rigetto dell’appello. Si è altresì costituita in giudizio rete ferroviaria italiana, concludendo nei medesimi termini.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e nella restante parte lo respinge.