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Parzialmente improcedibile e parzialmente respinto il ricorso di Tx Logistik circa le tariffe di pedaggio ferroviario


Pubblicato il: 11/29/2023

Nel contenzioso, Tx Logistik Transalpine GmbH è affiancata dall'avvocato Alessandro Botto; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è assistita dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli.

Con l’appello in esame la società Tx Logistik ha impugnato la sentenza n. 865 del 2022 del Tar Piemonte, recante il rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte avverso la legittimità delle misure correttive adottate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti con la delibera n. 58/2021, in ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale del 13 dicembre 2020, n. 835, concernenti la determinazione della sub-componente B1 del pedaggio afferente al Pacchetto Minimo di Accesso (PmdA) per i servizi di trasporto ferroviario appartenenti al segmento di mercato merci relativo alla tratta Verona Brennero.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante ha formulato i seguenti motivi di appello avverso il capo di sentenza declaratorio di inammissibilità: sull’indebita limitazione temporale dell’applicazione delle misure di rideterminazione del pedaggio sulla direttrice Verona Brennero, error in iudicando, omessa pronuncia, violazione degli artt. 4, 14, 16, 17 e 37 d.lgs. 112/2015 e dell’art. 37 d.l. 201/2011, nonché della direttiva 2012/34/UE, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per violazione dei principi di proporzionalità, logicità, ragionevolezza. difetto di istruttoria e motivazione; analoghi vizi sul modello di recupero dei minori ricavi per il gestore dell’infrastruttura mediante l’applicazione di una posta figurativa; analoghi vizi sull’indebita individuazione dei giorni di applicazione della rideterminazione dei criteri del pedaggio di accesso alla direttrice Verona-Brennero; analoghi vizi sull’ampiezza della fascia oraria in cui viene estesa l’applicazione del canone agevolato notturno sulla direttrice Verona-Brennero.

L’autorità si è costituita in giudizio chiedendo la declaratoria di improcedibilità ed il rigetto dell’appello. Si è altresì costituita in giudizio rete ferroviaria italiana, concludendo nei medesimi termini.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e lo respinge nella restante parte.