Rigettato il ricorso tributario di Argenziano Assicurazioni S.r.l.
Pubblicato il: 11/30/2023
Nel contenzioso, Argenziano Assicurazioni S.r.l. è affiancata dall'avvocato Fabrizio Granata.
Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società Argenziano Assicurazioni s.r.l. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno 2010, aveva rettificato il reddito dichiarato in quanto aveva contestato costi non deducibili perché privi di certezza e non documentati; avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello.
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che non poteva essere riconosciuta rilevanza probatoria alle dichiarazioni dei terzi clienti della società in ordine agli sconti ricevuti in quanto privi del carattere della certezza e della determinatezza al fine di accertare i criteri con i quali gli sconti erano stati applicati; inoltre, assumeva rilievo anche il comportamento antieconomico della società, che aveva sostenuto di avere applicato sconti ai clienti per importi rilevanti nonostante gli incassi rilevanti e un utile estremamente ridotto, non avendo dato la società alcuna giustificazione su come avrebbe potuto incidere sulla contestazione dell’antieconomicità dell’attività di impresa la presenza di due fatture che la suddetta società aveva riconosciuto alla società Argenziano s.a.s.; non era stata offerta, inoltre, idonea documentazione relativa ai costi di riparazione e manutenzione.
La società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 2.400,00, oltre spese prenotate a debito.