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Inammissibile il reclamo dell'ASD Active Network Futsal


Pubblicato il: 11/22/2023

Nel contenzioso, la ASD Active Network Futsal è affiancata dall'avvocato Sabrina Castellani.

La società A.S.D. Active Network Futsal ha esposto che in data 29.09.2023 si disputava la gara valevole per il Campionato Nazionale di Serie A della Divisione Calcio a 5 SSD Meta Catania C5 a r.l. - ASD Active Network Futsal che terminava con il punteggio di 3-2.

Espone la reclamante che nella predetta gara la società SSD Meta Catania C5 a r.l. avrebbe irregolarmente schierato in campo il giocatore Naibo Turmena Luis Felipe il quale, a suo avviso, avrebbe dovuto ancora scontare una giornata di squalifica.

Per tale ragione in data 03/10/2023 la scrivente società proponeva ricorso al Giudice Sportivo contestando la regolarità della gara per l’indebito utilizzo del giocatore squalificato e chiedendo di infliggere alla S.S.D. Meta Catania C5 a r.l. la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.

La resistente S.S.D. Meta Catania C5 a r.l si costituiva in giudizio resistendo alle domande avversarie e in data 13.10.2023 il Giudice Sportivo respingeva il ricorso con la decisione qui impugnata.

Con il reclamo in esame la società A.S.D. Active Network Futsal – deducendo la violazione degli artt. 19 e 21 C.G.S. - ha gravato la succitata decisione del Giudice Sportivo con la quale è stato omologato il risultato della gara Meta Catania/Active Network Futsal del 29.09.2023 conclusasi sul campo con il risultato di 3-2.

In particolare la reclamante A.S.D. Active Network Futsal chiede alla Corte - previo accertamento della posizione irregolare del calciatore Naibo Turmena Luis Felipe – di infliggere alla società S.S.D. Meta Catania C5 a r.l la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 in applicazione della disposizione di cui all'art. 10 comma 6 lett. a), C.G.S.

La Corte dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

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