Accolti gli appelli di 3G S.r.l. contro il Comune di Milano per il permesso di costruire in sanatoria
Pubblicato il: 11/30/2023
Nella vertenza, 3G S.r.l. è affiancata dagli avvocati Daniele Vagnozzi, Francesco De Marini e Claudio Rossi; il Comune di Milano è assistito dagli avvocati Paola Cozzi, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini.
Sono appellate le sentenza del T.a.r. per la Lombardia, Milano, Sez. I, nn. 817 e 847, di reiezione dei ricorsi integrati dai motivi aggiunti proposti dalla 3G s.r.l. avverso i dinieghi opposti dal Comune di Milano (del 15 dicembre 2005 e del 9 maggio 2006) sulle istanze di condono, ex l. n. 326/2003, aventi ad oggetto due delle quattro opere per cui era stata avanzata la l’istanza, nonché avverso la successiva ordinanza di demolizione.
Con provvedimento del 15 dicembre 2005, oggetto di gravame, il Comune di Milano ha negato il condono di due delle quattro opere per cui era stata avanzata istanza (ampliamenti consistenti nella formazione di una sala ristorante e di un locale anticucina, manufatti “A” e “B”) da parte della 3G s.r.l., in quanto alla data del 31 marzo 2003 risultavano regolarmente autorizzate a titolo precario e, pertanto, non rientranti tra gli illeciti edilizi suscettibili di sanatoria ai sensi della l. n. 326/2003.
Con autonomi ricorsi, 3G s.r.l. ha impugnato il diniego di condono e, per vizi derivati, la sanzione ripristinatoria.
Con provvedimento del 9 maggio 2006, il Comune ha confermato il diniego di condono.
Il T.a.r. ha respinto entrambi i ricorsi. Per il Giudice di prime cure non è condivisibile la ricostruzione dei fatti esposta nel ricorso alla stregua dei documenti agli atti del giudizio. L’opera che l’istante ha affermato essere stata ultimata nel maggio 1989, oggetto dell’istanza di condono, per stessa ammissione della ricorrente, non era più esistente dal 2001, era stata sostituita con una veranda mobile, assentita con la dia del 2001, e non era dunque abusiva, da cui la legittimità del diniego di condono stante l’assenza del requisito dell’abusività dell’opera.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma delle appellate sentenze, accoglie i ricorsi di prime cure ed annulla gli atti impugnati ai sensi e nei limiti della motivazione.