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Il CdS si pronuncia sul ricorso di Italiana Televisioni in materia di adozione del piano di numerazione automatica dei canali


Pubblicato il: 11/30/2023

Nella vertenza, Italiana Televisioni S.r.l. è affiancata dall'avvocato Francesco Migliarotti.

Con sentenza n. 6901 del 2011 del T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, confermata sul punto in grado d’appello dalla sentenza n. 4658 del 2012 della Sezione III di questo Consiglio, è stata annullata, in accoglimento del ricorso proposto da Italiana Televisioni S.r.l., titolare del marchio “Canale 34 Telenapoli”, la delibera n. 366 del 2010 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativa all’adozione del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre con riguardo all’assegnazione alla predetta società del numero di canale 187 per violazione del criterio normativo di cu all’art. 32 del d.lgs. n. 177 del 2005.

Successivamente, con sentenza del 9 dicembre 2019 n. 8392, questa Sezione, in riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio – sede di Roma n.2542 del 25 febbraio 2019, ha accolto il ricorso di primo grado proposto da Italiana Televisioni S.r.l. contro il Ministero dello sviluppo economico e ’A.G.COM. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 6901 del 2011 del T.A.R. per il Lazio – sede di Roma.

In particolare, con la prefata sentenza questa Sezione, preso atto della impossibilità ex art. 112 comma 3 c.p.a. per l’amministrazione di dare esecuzione in forma specifica al giudicato, ha annullato “la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 25 febbraio 2019 n. 2542, nella parte in cui respinge la domanda di condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno” e ha disposto “che l’amministrazione provveda a norma dell’art. 34 comma 4 c.p.a.”.

Il 19 ottobre 2023 la Italiana Televisioni S.r.l. ha depositato memorie difensive insistendo per l’accoglimento del ricorso con condanna alle spese e distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto: - rigetta l’azione di ottemperanza e la relativa azione di nullità; - dispone che l'azione di annullamento sia riassunta, nei limiti di cui in motivazione, innanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, quale giudice competente per la cognizione, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di comunicazione ovvero di notificazione della presente sentenza.