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Accolto l'appello di Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'accertamento del contributo relativo all'anno 2016


Pubblicato il: 11/30/2023

Nella vertenza, Cartour S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e David Astorre.

La società Cartour s.r.l. aveva avanzato ricorso avanti al tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, evocando in giudizio l’Autorità di Regolazione ndei Trasporti e chiedendo l’accertamento della non debenza delle somme richieste a Cartour s.r.l. a titolo di contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti sia per l’anno 2015, sia per l’anno 2016 e comunque del non assoggettamento di Cartour s.r.l. al predetto contributo per il funzionamento dell’ART in relazione agli anni 2015 e 2016.

Si costituiva, nel giudizio di primo grado, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, eccependo l’improcedibilità del ricorso relativamente all’impugnazione della deliberazione n. 94/2015, stante che tale delibera era già stata impugnata dalla società avanti al TAR Piemonte, il quale, con sentenza n. 300/2019, passata in giudicato, aveva già respinto il ricorso. Relativamente, invece, alla delibera n. 78/2014, relativo al contributo dovuto per l’anno 2015, l’Autorità eccepiva la tardività del ricorso con la memoria ex art. 73 c.p.a.

Con la sentenza n. 00126/2021 l’adìto TAR accoglieva il ricorso, respinta l’eccezione di tardività sollevata con riferimento al contributo dovuto per l’anno 2015, accoglieva in parte il ricorso e per l’effetto condannava l’Autorità a restituire alla società ricorrente il contrbituo da essa versato relativamente all’anno 2015, maggiorato degli interessi legali dalla domanda al saldo; dichiarava, di contro, inammissibile il ricorso con riferimento alla annualità 2016.

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha proposto appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 126/2021, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione. Condanna la Società Cartour s.r.l. al pagamento, in favore dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle spese relative al presente grado, che si liquidano in €. 3.000,00 (euro tremila) oltre accessori di legge.