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Rigettato l'appello di AIPAS per la definizione dei livelli essenziali di assistenza


Pubblicato il: 12/1/2023

Nel contenzioso, AIPAS - Associazione Italiana Professionisti di Assistenza Sanitaria è affiancata dagli avvocati Ignazio Tranquilli e Lorenzo Coraggio.

Con la sentenza gravata,n. 10578/2022, il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’Associazione Italiana Professionisti di Assistenza Sanitaria (A.I.P.A.S.) per l’annullamento del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.

L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla parte ricorrente in primo grado.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della Salute. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 28 settembre 2023.

Il cuore della questione dedotta è efficacemente sintetizzato dalla sentenza gravato allorché osserva che “La parte ricorrente lamenta in particolare l’inidoneità degli elementi di novità descritti nel citato DPCM ad assicurare in termini assoluti e rispetto al passato livelli adeguati di assistenza, ritenendoli altresì lesivi della professionalità e delle competenze dei tecnici audioprotesisti”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna l’appellante al pagamento in favore delle Amministrazioni appellate delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro tremila/00, oltre accessori come per legge.