Respinto il ricorso del Comune di Villafranca di Verona contro Brenntag
Pubblicato il: 12/1/2023
Nel contenzioso, il Comune di Villafranca di Verona è affiancato dall'avvocato Giovanni Sala; Brenntag S.p.A. è assistita dagli avvocati Federico Peres e Attilio Balestrieri.
Il Comune di Villafranca di Verona propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto n. 455/2019, che in parziale accoglimento del ricorso della De Stefani s.r.l. (ora Brenntag s.p.a.), ha annullato il provvedimento comunale prot. n. 15259 del 21 settembre 2001, di rigetto dell’istanza di sanatoria di opere edilizie abusive in allora presentata dalla società ricorrente.
Il provvedimento di diniego di sanatoria impugnato era motivato sul presupposto così espresso: l'insieme di opere non assentite hanno comportato un inammissibile cambio di destinazione urbanistica dell’area, da agricola ad industriale, vietato della legge urbanistica regionale (legge 27 giugno 1985, n. 61).
La sentenza ha tuttavia giudicato insufficientemente motivato il diniego di sanatoria impugnato, sul rilievo che rispetto ad un’istanza di condono la non conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate è «in re ipsa» e non può pertanto costituire «ragione di per sé sola insufficiente a giustificare il diniego».
Con il proprio appello, in resistenza del quale si è costituita la Brenntag, il Comune di Villafranca di Verona censura la decisione di prime cure per avere confuso la domanda di condono precedentemente presentata dalla De Stefani, nel 1986, per opere diverse da quelle oggetto dell’ordinanza di demolizione, con la domanda in sanatoria oggetto della presente controversia, presentata ai sensi dell’art. 97, della citata legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e avente ad oggetto gli interventi edilizi colpiti da una sanzione demolitoria emessa successivamente alla domanda di condono (ordinanza n. 83 del 6 giugno 2000).
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna il Comune di Villafranca di Verona le spese di causa, liquidate in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge.