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Respinto il ricorso del GSE in materia di tariffe incentivanti per impianto fotovoltaico


Pubblicato il: 12/1/2023

Nel contenzioso, GSE S.p.A. è affiancata dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese; Adria S.r.l. è assistita dall'avvocato Francesco Brizzi.

Con l’appello in epigrafe il Gestore Servizi Energetici S.p.a. (d’ora innanzi, G.S.E.) chiede la riforma della sentenza del TAR Lazio, sezione terza ter, n. 525 del 18 gennaio 2022 nella parte in cui ha accolto il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla società Adria S.r.l. avverso il provvedimento di decadenza dal riconoscimento delle tariffe incentivanti per l’impianto fotovoltaico n.771480 sito in via della Capanna Murata n. 120 nel Comune di Roma.

Il provvedimento di decadenza veniva impugnato dalla società interessata con ricorso al TAR, integrato da successivi motivi aggiunti avverso il provvedimento del 27 novembre 2019 con cui G.S.E. disponeva la restituzione degli incentivi già erogati.

Con ordinanza n. 1113/2020 del 19 febbraio 2020 il giudice adito, in accoglimento dell’istanza cautelare della ricorrente, ordinava a G.S.E. di verificare, alla luce dell’art. 42 comma 3 d.lgs 28/2011 nella formulazione vigente, la possibilità di disporre la decurtazione dell’incentivo in misura percentuale in ragione dell’entità della violazione.

All’esito del riesame G.S.E. confermava la già disposta decadenza con provvedimento del 2 febbraio 2021, impugnato da Adria S.r.l. con secondo ricorso per motivi aggiunti.

Il TAR adito respingeva il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti e accoglieva il secondo atto per motivi aggiunti, annullando il provvedimento del 2 febbraio 2021 di conferma della decadenza dagli incentivi.

Con ricorso in appello G.S.E. chiede la riforma della sentenza di primo grado.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto: respinge l’appello principale; in parte respinge e in parte dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’appello incidentale. Spese compensate.