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Il CdS si pronuncia sul ricorso del Comune di Firenze per la gestione dell'ex Ippodromo Le Mulina


Pubblicato il: 12/2/2023

Nella vertenza, il Comune di Firenze è affiancato dagli avvocati Alessandra Cappelletti, Maria Rosetta Fiore, Antonella Pisapia e Chiara Canuti; Pegaso S.r.l. è assistita dall'avvocato Giovanni Taddei Elmi.

Il Comune di Firenze propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana indicata in epigrafe, che in parziale accoglimento del ricorso della Pegaso s.r.l., già concessionaria dall’amministrazione appellante dell’ex ippodromo Le Mulina, per la sua valorizzazione ed utilizzazione a fini economici, ha annullato il provvedimento di decadenza dalla concessione, con contestuale intimazione a rilasciare il compendio immobiliare, di cui alla determinazione comunale in data 17 maggio 2016, n. 3605.

La concessione era stipulata con atto in data 27 marzo 2015, all’esito di procedura ad evidenza pubblica, e riguardava un bene appartenente al demanio comunale, situato all’interno del Parco delle Cascine, dichiarato di notevole interesse artistico e storico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che l’amministrazione aveva inteso valorizzare mediante concessione, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351. Attraverso l’affidamento in concessione, di durata venticinquennale, era prevista la riqualificazione del complesso immobiliare, versante in stato di abbandono, sulla base della progettazione ed esecuzione di lavori a cura della concessionaria atto a rilanciarne la sua vocazione sportiva e polifunzionale, verso i quali era stata pattuita un’iniziale riduzione del canone.

A fondamento della decadenza impugnata erano posti plurimi inadempimenti di quest’ultima.

Con il proprio ricorso la Pegaso esponeva che la decadenza non avrebbe potuto essere adottata per la natura contrattuale dell’atto costitutivo del rapporto tra le parti; inoltre sarebbe stata adottata in violazione del principio di buona fede e correttezza e avrebbe costituito una misura sproporzionata rispetto agli inadempimenti contestati e si sarebbe fondata su ragioni non sufficientemente motivate rispetto alle osservazioni formulate della ricorrente in sede procedimentale.

In parziale accoglimento del ricorso, con la sentenza indicata in epigrafe l’adito Tribunale amministrativo annullava il provvedimento di decadenza, mentre respingeva le domande di risarcimento del danno e risoluzione della concessione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così provvede: respinge l’appello principale; accoglie in parte l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado accoglie la domanda risarcitoria e condanna il Comune di Firenze a corrispondere alla Pegaso s.r.l. la somma di € 200.000, oltre agli accessori indicati in motivazione. Condanna il Comune di Firenze a rifondere alla società ricorrente le spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 15.000, oltre agli accessori di legge. - manda alla segreteria di trasmettere la presente sentenza alla Procura regionale per la Toscana della Corte dei conti.