Respinto il ricorso di Milano Costruzioni contro Anas S.p.A.
Pubblicato il: 12/2/2023
Nel giudizio, Milano Costruzioni S.r.l. è affiancata dall'avvocato Pierluigi Piselli.
Milano Costruzioni S.r.l. in liquidazione, in proprio e quale mandataria dell’Ati con Effegi S.r.l. e Cicas S.r.l., ha proposto ricorso per l'accertamento ed il riconoscimento del suo diritto ad ottenere la corresponsione della somma di euro 379.245,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di adeguamento del prezzo ex art. 26, comma 4-bis e ss., della legge n. 109 del 1994 e ss. mm., per l'esecuzione dei “lavori di installazione di barriere metalliche per il miglioramento degli standard di sicurezza lungo la SS 172 dal Km. 60+200 al Km. 74+000” di cui al contratto di appalto del 19 febbraio 2004, Rep n. 34163, contrariamente a quanto asserito dal direttore dei lavori con nota del 4 agosto 2004, apposta in calce al registro di contabilità, di rigetto della richiesta di adeguamento del prezzo e per la conseguente condanna di Anas S.p.a. al pagamento delle somme dovute pari a euro 379.245,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. 4631 del 2019, appellata da Milano Costruzioni S.r.l.
L’appellante ha, infine, formulato istanza istruttoria con cui ha chiesto l’ammissione, se del caso, di CTU sulla quantificazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione prezzi. Si è costituita per resistere all’appello Anas S.p.a.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata di reiezione del ricorso di primo grado. Spese compensate.