Accolto il ricorso di Fin.Tiba contro Roma Capitale
Pubblicato il: 12/4/2023
Nel contenzioso, Fin.Tiba Costruzioni S.r.l. è affiancata dall'avvocato Fabrizio Zerboni; Roma Capitale è assistita dall'avvocato Umberto Garofoli.
La società Fin.Tiba Costruzioni S.r.l. ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, Sez. II Bis, n. 2175 del 27 febbraio 2018, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento della nota prot. n. QI 139948 dell’11 agosto 2017, a firma del Dirigente e del Responsabile del procedimento del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica, Direzione edilizia, U.O. Edilizia sociale, di Roma Capitale, avente ad oggetto “Restituzione tabella riepilogativa dei Prezzi Massimi di cessione e Relazione dimostrativa protocollo n. 116626 del 04/07/2017 inerenti il P.d.Z. B54 Trigoria Trandafilo Comp. C7p – Assegnazione in diritto di superficie – Richiesta nuova presentazione”.
Roma Capitale si è costituita nel presente grado di giudizio dapprima formalmente e, in vista della trattazione, ha depositato memoria con cui ha sostanzialmente riproposto le argomentazioni difensive svolte in primo grado. L’appellante ha replicato con memoria del 17 ottobre 2023.
In estrema sintesi il TAR ha respinto la censura relativa alla violazione dei principi e delle norme a presidio dell’autotutela osservando che si tratta di esercizio di potere vincolato «proprio per l’attualità dell’interesse pubblico alla esattezza ed alla congruità della determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi insito nelle finalità stesse degli interventi di edilizia economica e popolare».
L’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto il motivo di difetto di motivazione e di violazione delle norme e dei principi sanciti in tema di esercizio del potere di autotutela dalla legge n. 241/1990.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso introduttivo con annullamento degli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

