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Accolto il ricorso di Vodafone Italia e Lidam per l'installazione di un impianto di telefonia mobile


Pubblicato il: 12/4/2023

Nel contenzioso, Vodafone Italia S.p.A. e Lidam S.r.l. sono affiancate dagli avvocati Paolo Caruso, Nicola Lais e Luigi Manzi; Roma Capitale è assistita dagli avvocati Angela Raimondo e Antonio Ciavarella.

Vodafone Italia S.p.A. e Lidam S.r.l chiedono la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda quater, n. 5335 del 26 aprile 2019 che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti per l’annullamento della nota del dipartimento PAU del 14.07.2016 e dell’allegata determinazione dirigenziale del 5.07.2016 di diniego di autorizzazione all’installazione dell’impianto di telefonia mobile, del Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile e dell’ordinanza di demolizione n. 871 del 5.04.2018 della U.O. Disciplina Edilizia del Municipio VII di Roma Capitale.

Con sentenza n. 5335/2019 il Tar Lazio respingeva il ricorso e i motivi aggiunti rilevando che: sia l’ordinanza di sospensione lavori, sia il provvedimento adottato a seguito del preavviso di rigetto, sono intervenuti prima della data di scadenza del termine di 90 giorni per la formazione del silenzio assenso ex art. 87 del d.lgs. n. 259/03; pertanto, il silenzio assenso non può considerarsi formato per il mancato rispetto del limite della distanza dai siti sensibili.

Con l’appello in trattazione le società appellanti chiedono la riforma della sentenza. La tesi del TAR sul decorso dei termini per la formazione del silenzio assenso non coglie nel segno, posto che la specialità del procedimento autorizzativo comporta la formazione del titolo a prescindere dal rilascio dell’autonomo titolo paesaggistico. Il giudice di primo grado non ha, inoltre, considerato che l’istanza presentata per l’autorizzazione dell’impianto è precedente all’entrata in vigore del Regolamento e che subordinare la formazione del silenzioassenso alla piena conformità delle opere alla regolamentazione urbanistica vanifica la portata dello strumento di semplificazione e introduce un regime di assoluta incertezza vista l’eterogeneità e non tassatività dei siti sensibili, la fascia di rispetto allargata alla pertinenze, l’assenza dell’elenco dei siti sensibili previsto dal Regolamento e del Piano delle antenne.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando i provvedimenti impugnati.