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Il Tar Milano annulla l'obbligo di sensori dell'angolo cieco per bus e camion


Pubblicato il: 11/27/2023

Nella vertenza, lo Studio legale Dinelli ha affiancato le società di autotrasporti.

Con ricorso ritualmente notificato il 9 ottobre 2023 e tempestivamente depositato il successivo 10 ottobre alcune società che esercitano l’attività di traporto di merci hanno impugnato l’ordinanza del Sindaco di Milano del 28 settembre 2023 avente ad oggetto il «Divieto di accesso e circolazione dinamica nella Zona a Traffico Limitato» e le prodromiche delibere di Giunta.

Gli atti impugnati, più in particolare, impediscono la circolazione di veicoli ingombranti di categoria M2, M3, N2 e N3 (a talune delle quali appartengono i mezzi delle ricorrenti) nelle aree B e C, istituite dal Comune ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 285 del 1992, ai fini di limitare la circolazione nel centro abitato.

Le ricorrenti reputano illegittima tale prescrizione, che interessa appunto chi sia dotato di autoveicoli di particolare ingombro, come accade di regola per chi esercita l’attività di trasporto di cose e persone.

Con un assorbente primo motivo di ricorso, entrambe le parti ricorrenti lamentano l’incompetenza del Comune ad adottare gli atti oggetto di censura, a favore degli organi statali preposti a disciplinare la circolazione stradale, indicando, tra l’altro, i dispositivi di cui i veicoli devono munirsi ai fini dell’omologazione e dell’immatricolazione (la censura, espressamente svolta nel ricorso r.g. n. 1980 del 2023, si rinviene anche a pag. 6, capoverso, del ricorso r.g. n. 1923 del 2023).

Il Tar Lombardia, sede di Milano, con la sentenza n. 2770 del 23 novembre 2023, di accoglimento del ricorso proposto da alcuni trasportatori e con l’intervento di AssoTir ha ritenuto illegittimi i provvedimenti del Comune che sono stati integralmente annullati poiché l'amministrazione non ha competenza in materia. Il Tar, all’esito di un esame complessivo della normativa, anche europea, in materia di circolazione stradale, ha concluso nel senso di ritenere l’incompetenza del Comune ad adottare gli atti oggetto di censura a favore degli organi statali preposti a disciplinare la circolazione stradale.

Il ricorso è stato promosso dalle società Ag Trasporti S.r.l., Autotrasporti Jt S.r.l., Bea Trans Enterprises Group Società Cooperativa, Servizi Gsl S.r.l., Gruppo Trasporti Servizi S.r.l., Transport Line Società Cooperativa, Vtl S.r.l.; tutti patrocinati dal Prof. Avv. Federico Dinelli e dall’Avv. Maria Eugenia Albè, dello Studio legale Dinelli.