Accolto il ricorso di British School Group per la conformità QCER
Pubblicato il: 12/4/2023
Nel contenzioso, British School Group S.r.l. è affiancata dagli avvocati Maria Vittoria Ferroni ed Eugenio Picozza.
British School Group agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 4918 del 17 maggio 2023 del Consiglio di Stato che, in riforma della sentenza gravata n. 12453 del 2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha accolto i secondi motivi aggiunti di primo grado, con il conseguente annullamento del provvedimento n. 23821 del 18 maggio 2018 reso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e con la conseguente necessità, per la pubblica amministrazione, di riesaminare l’istanza di parte in conformità ai criteri divisati con la medesima sentenza.
La citata sentenza di questo Consiglio di Stato ha censurato in particolare, da un lato, l’omessa valutazione di documenti rilevanti per comprovare la conformità al QCER, quale il certificato rilasciato alla società in data 30 marzo 2017 e, dall’altro, l’assunzione di una decisione, altresì, in violazione dell’art. 3 del D.M. n. 3889 del 2012, anche alla stregua di criteri non previsti dall’autovincolo ministeriale e, comunque, disattendendo l’ordine cautelare impartito dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, che aveva imposto di valorizzare, tra l’altro, il certificato di qualità del 30 marzo 2017.
L’elenco di cui al citato D.M. 3889/2012 è ad oggi vigente e, di conseguenza, la società ricorrente ha interesse a vedere rivalutata la sua domanda di iscrizione al fine di poter svolgere la relativa attività, non constando, allo stato degli atti e in mancanza di specifica di contestazione da parte del Ministero anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 64 c.p.a., che pertengano al perimetro del presente giudizio di ottemperanza le ragioni espresse nel preavviso di rigetto del 16 giugno 2023, che comunque sarà onere della parte ricorrente depositare nel presente giudizio di ottemperanza per una maggior completezza, e chiarezza, del quadro fattuale.
Ne segue, in conclusione, che il ricorso per ottemperanza debba essere accolto e debba quindi ordinarsi al Ministero l’ottemperanza della sentenza n. 4198 del 17 maggio 2023 di questo Consiglio di Stato, secondo quanto statuito da detta sentenza, nel termine di sessanta giorni della notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, proposto da British School Group s.r.l., lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ottemperanza della sentenza n. 4198 del 17 maggio 2023 di questo Consiglio di Stato, secondo quanto statuito da detta sentenza (v., in particolare, § 31 e § 32 di essa), riesaminando ora per allora l’istanza della ricorrente nel termine di sessanta giorni della notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere in favore di British School Group s.r.l. le spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida nell’importo di € 2.000,00, oltre agli accessori come per legge. Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rimborsare in favore di British School Group s.r.l. il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso per ottemperanza.