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Accolto il ricorso del Comune di Guidonia Montecelio relativo ad avvisi di accertamento ICI e relative sanzioni


Pubblicato il: 11/29/2023

Nella vertenza, il Comune di Guidonia Montecelio è affiancato dall'avvocato Renato Cicerchia; la società Buzzi Unicem S.p.A. è assistita dagli avvocati Giuseppe Vanz ed Eliana Rizzi.

Il Comune di Guidonia Montecelio propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello della società Buzzi Unicem avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di rigetto del ricorso a suo tempo proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento ICI, con irrogazione di sanzioni, per l'anno 2009, relativamente a terreni utilizzati a fini estrattivi dalla stessa società nel Comune di Guidonia Montecelio.

Il Giudice di secondo grado ha osservato, tra l’altro, che 30 particelle (meglio indicate in sentenza) oggetto dell’avviso di accertamento risultavano inserite nella zona E (agricola) del Piano Regolatore Generale del Comune di Guidonia Montecelio, approvato nel 1976, per cui erroneamente l’ente impositore, ai fini ICI, le aveva qualificate come edificabili e che le residue particelle (tranne una, la n. 96) dalla attestazione degli stessi uffici comunali, risultavano in parte in zona agricola ed in parte in zona D1 con destinazione impianti industriali. Per cui, anche in relazione ad esse, l'avviso di accertamento impugnato era da ritenersi illegittimo.

Quanto alla particella 96, pacificamente data dalla società contribuente in affitto agrario, la CTR ha osservato che l’ente impositore non aveva considerato, nella determinazione del valore venale dei terreni, gli effetti della crisi economica italiana e mondiale intervenuta con il 2008 che ha colpito particolarmente il mercato immobiliare donde la palese incongruità delle stime di questo genere elaborate nel 2007, se riferite all’anno d’imposta 2009.

La società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, cui resiste il Comune con controricorso.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio