Accolto il ricorso di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. contro l'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il: 12/1/2023
Nella vertenza, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è affiancata dall'avvocato Gabriele Escalar.
La Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma era adita dalla UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. per l’ottemperanza della sentenza n. 331/11/2005, pronunciata il 18 ottobre 2005 e depositata il 10 gennaio 2006, della stessa CTP di Roma per la parte sulla quale la ricorrente deduceva essersi formato il giudicato, a seguito di acquiescenza parziale dell’Amministrazione finanziaria, che, nel proporre a suo tempo appello avverso detta decisione per la sola parte di credito di lire 352.743.000, pari ad euro 182.176,56, aveva riconosciuto dovuta la restante parte di lire 789.868.000, pari ad euro 407.932,78.
La vicenda traeva origine da credito IRPEG dell’importo complessivo di lire 1.142.611.000 per l’anno d’imposta 1990 ritualmente esposto in dichiarazione e chiesto a rimborso da CIDAS, Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. (di seguito CIDAS), la quale il 30 dicembre 1991 aveva ceduto a POLARIS Assicurazioni S.p.A. (POLARIS) l’intero ramo di azienda assicurativo, comprendente «i debiti e crediti con le relative garanzie, i depositi cauzionali in numerario ed in titoli o altri valori da e presso terzi, ivi incluse le pubbliche amministrazioni e qualsiasi ente pubblico», tra questi, dunque, anche il succitato credito IRPEG.
La cessionaria POLARIS, nel riscontrare la comunicazione, indirizzata a CIDAS, da parte dell’Amministrazione finanziaria in ordine alle modalità del chiesto rimborso, notificò la cessione del ramo d’azienda con nota dell’8 giugno 1993 alla debitrice ceduta.
Sebbene fosse stato quindi comunicato dal Centro di servizio di Roma del Ministero delle Finanze di avere provveduto al rimborso richiesto, intervenuta la fusione per incorporazione di POLARIS in LA FONDIARIA Assicurazioni S.p.A., quest’ultima, verificando che alcun rimborso era stato corrisposto alla società incorporata, ne sollecitò la restituzione, impugnando quindi dinanzi alla CTP di Roma il silenzio – rifiuto formatosi su detta istanza.
La CTP di Roma, con la succitata originaria pronuncia n. 333/11/05, aveva accolto in toto la domanda della società. La Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio - nel pronunciarsi sull’appello proposto dall’Amministrazione avverso la suddetta decisione accolse l’appello erariale, riscontrando vizio afferente al contraddittorio e rimettendo gli atti al primo giudice – confermando peraltro la sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione.