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Respinto il ricorso del Codacons in materia di aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica


Pubblicato il: 12/5/2023

Nel contenzioso, Codacons è affiancato dagli avvocati Marco Maria Donzelli, Gino Giuliano e Carlo Rienzi; Acquirente Unico S.p.A. è assistito dall'avvocato Rossella Verderosa.

Codacons chiede la riforma della sentenza del TAR Lombardia, sezione prima, n. 1773 del 10/07/2023 che ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti per l’annullamento delle delibere ARERA n. 638/2021/R/ee, n. 633/2016/R/eel, n. 369/2016/R/eel, della determinazione n. 636/2021/R/com e delibera n. 463/2022/R/eel concernenti l’aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela.

Si è costituita in giudizio l’Autorità che, con successiva memoria, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi nonché l’infondatezza nel merito, chiedendone la reiezione.

Si è costituita, altresì, la società Acquirente Unico S.p.a che ha concluso per l’inammissibilità e la reiezione del gravame.

Con tre motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, l’appellante deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ARERA avrebbe dovuto accertare il reale costo di approvvigionamento del gas naturale, come previsto dall’art. 2, comma 12, lett. e) l. 481/1995 come modificato dal d.l. 17/2021, acquisendo i contratti di copertura finanziaria stipulati dai titolari dei contratti pluriennali di approvvigionamento e verificando, sulla base di essi, l’effettivo allineamento ai prezzi di mercato all’ingrosso dichiarato dagli operatori (motivo di appello sub A).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.