Cessata la materia del contendere tra Roadhouse e Roma Capitale
Pubblicato il: 12/5/2023
Nel contenzioso, Roadhouse S.p.A. è affiancata dagli avvocati Alfredo Stoppa e Giovanni Valeri; Roma Capitale è difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli.
La parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n.2021 del 27 marzo del 2019 che ha accolto l’appello avverso la determinazione dirigenziale n.140 del 6 agosto del 2014 che ha negato il permesso da costruire, avente ad oggetto la realizzazione di due edifici con destinazione a servizi (ristorazione), per un totale di 1.199,36 mq di SUL, con la cessione delle aree a standard per parcheggi e verde pubblico.
L’intervento era da realizzare su terreno inedificato in Roma, alla via Prenestina n. 780 in angolo a via di Tor Tre Teste n. 349, con estensione di circa 5.623 mq., distinto in catasto terreni a fg. 646 par.lla 1185, ricadente in “Citta da ristrutturare. Ambiti per i programmi integrati. Tessuti prevalentemente per attività” (artt. 51-53 N.T.A. P.R.G.).
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, con ordinanza presidenziale n.151 del 4 febbraio del 2022, è stato chiesto alla parte intimata di trasmettere documentazione eventualmente sopravvenuta, onde verificare se, nelle more, l’ente locale avesse interamente ottemperato al decisum di cui sopra. Gli esiti dell’adempimento sono stati depositati in atti il 14 febbraio del 2023.
In diritto si osserva che, con la nota del 14 febbraio del 2022, trasmessa in adempimento della ricordata ordinanza presidenziale n.151/2022, il Comune di Roma Capitale ha rappresentato che il 28 gennaio del 2021 è stato rilasciato alla parte ricorrente il permesso di costruire n.4, che è in atti perché depositato dal licenziatario il 4 febbraio successivo.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente in ottemperanza che si liquidano in complessivi euro 2000,00 (euroduemila,00).