Accolto il ricorso di Fara S.r.l. per l'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico per le scuole oristanesi
Pubblicato il: 12/6/2023
Nel contenzioso, Fara S.r.l. è affiancata dagli avvocati Benedetto e Francesco Ballero; il Comune di Oristano è assistito dagli avvocati Gianna Caccavale e Raffaele Miscali; Cooperativa Oristanese Bus 90 è difesa dall'avvocato Francesco Mascia.
Il Comune di Oristano indiceva una procedura aperta per l’affidamento decennale del ‘Servizio di Trasporto Scolastico Scuole dell’infanzia, Primarie e secondarie di 1° grado’, con importo a base d’asta di euro 7.182.000,00 a cui partecipavano la società Fara s.r.l. e la Cooperativa Oristanese Bus 90.
La Cooperativa Oristanese Bus 90, inizialmente esclusa dalla gara, veniva successivamente riammessa in virtù della sentenza del T.A.R. per la Sardegna n. 646 del 2022. Con successiva determinazione dirigenziale 24 novembre 2022, n. 1313, il Comune di Oristano aggiudicava il servizio alla stessa Cooperativa.
Dopo aver ottenuto accesso agli atti in data 13 novembre 2022, la seconda classificata Fara s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. per la Sardegna chiedendo l’annullamento dell’esito della gara, e contestando il punteggio premiale assegnato alla Cooperativa Oristanese Bus 90 per avere offerto dei mezzi di trasporto alimentati esclusivamente a metano, sul presupposto che alcuni dei relativi autobus erano in realtà ‘ibridi’, ossia alimentabili alternativamente a metano e a benzina.
La ricorrente censurava anche il contratto di avvalimento che la società controinteressata aveva stipulato per integrare i requisiti tecnico – professionali richiesti ai fini dell’ammissione alla gara, con cui l’ausiliaria Giara Bus s.r.l., si era impegnata a fornire le proprie dotazioni aziendali e il proprio apparato organizzativo per tutta la durata dell’appalto.
Il corrispettivo pattuito era così esiguo – circa 51 euro al mese – da privare la stessa ausiliaria di un concreto interesse al contratto, per cui risultava inattendibile la relativa garanzia prestata ai fini del corretto espletamento del servizio in appalto. Inoltre, il mezzo offerto dalla aggiudicataria per l’espletamento del servizio nei primi sei mesi sulla linea n. 10 non garantiva i quarantasette posti minimi richiesti dalla legge di gara.
Il T.A.R., con sentenza n. 91 del 2023, respingeva il ricorso, assumendo, inter alia, che, a seguito di approfondimento istruttorio, tutti i mezzi di trasporto offerti dalla Cooperativa Oristanese Bus 90 erano effettivamente Monofuel, cioè alimentati esclusivamente a metano. Il Collegio precisava che sette degli otto autobus oggetto del contratto di avvalimento erano stati concessi in locazione finanziaria alla Cooperativa Oristanese bus 90 dalla stessa Giara Bus s.r.l., per il corrispettivo di euro 24.000,00, sicchè era comprensibile l’interesse sostanziale dell’ausiliaria al complessivo assetto negoziale venutosi a creare.
Con atto di appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, la Fara s.r.l. ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla società Fara s.r.l.