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Accolto il ricorso di Euroimpianti Electronic contro il Comune di Somma Lombardo


Pubblicato il: 12/6/2023

Nella vertenza, Euroimpianti Electronic S.p.A. è affiancata dagli avvocati Alessandro Mazza, Manuela Sanvido e Giovanni Corbyons; il Comune di Somma Lombardo è assistito dagli avvocati Roberto Invernizzi e Luca Mazzeo.

La controversia ha natura risarcitoria.

La società Euroimpianti Electronic s.p.a., ora SINELEC s.p.a. (di seguito comunque: “Euroimpianti”) ha sottoposto al Comune una proposta di finanza di progetto avente a oggetto “interventi di efficienza energetica dei corpi illuminanti e servizio di gestione, manutenzione degli stessi e fornitura di energia elettrica con l’opzione del finanziamento conto terzi tramite concessione”.

Sulla suddetta proposta di finanza di progetto è intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse da parte del Comune. La società è poi risultata aggiudicataria provvisoria del contratto in questione all’esito della gara a evidenza pubblica svolta dal Comune. Prima dell’aggiudicazione definitiva (mai intervenuta) il Comune ha esercitato l’autotutela nei confronti degli atti della procedura di finanza di progetto.

Euroimpianti ha quindi agito, con ricorso al Tar Lombardia – Milano, per ottenere la condanna del Comune di Somma Lombardo al risarcimento, a titolo di responsabilità contrattuale ovvero precontrattuale, o in subordine al pagamento dell’indennizzo ex articolo 21 quinquies L. n. 241/1990, dei danni che assume di avere patito in conseguenza della revoca degli atti di affidamento, per effetto della mancata conclusione ed esecuzione del contratto di concessione in finanza di progetto.

Il Tar, con sentenza 23 luglio 2018 n. 1794, lo ha accolto nei limiti di cui in motivazione, condannando l’amministrazione a risarcire il danno derivante dai costi interni relativi a spese tecniche e alla predisposizione dell’offerta, pari a €5.265,00.

Euroimpianti ha appellato la sentenza con ricorso n. 882 del 2019.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di Somma Lombardo a risarcire all’appellante la somma di Є 25.593,45, maggiorata degli accessori così come precisato in motivazione. Appello incidentale respinto. Condanna il Comune di Somma Lombardo a rimborsare alla società appellante le spese legali del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessive euro 4.000,00, oltre accessori di legge.