Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Respinto l'appello di Fonderie e Officine Meccaniche Tacconi contro il Comune di Assisi


Pubblicato il: 12/7/2023

Nel contenzioso, Fonderie e Officine Meccaniche Tacconi S.p.A. è affiancata dagli avvocati Roberto Baldoni e Giovanni Corbyons; il Comune di Assisi è assistito dall'avvocato Giuseppe Caforio.

La società Fonderie Officine Meccaniche Tacconi s.p.a. svolge da oltre 45 anni attività di fonderia nel complesso industriale sito nella frazione Santa Maria degli Angeli del Comune di Assisi, in area urbanisticamente classificata dal vigente PRG quale zona D1, di completamento per attività produttive, in precedenza classificata come verde pubblico.

L’appellante realizzava sul fondo di proprietà, in assenza di titolo edilizio, una tettoia con capriate mobili per la creazione di uno spazio antistante i capannoni già esistenti, necessario per consentire le operazioni carico e scarico merci al riparo dagli agenti atmosferici.

Con ordinanza del il 21.01.2000 il Comune di Assisi ordinava la demolizione della suddetta struttura in quanto ritenuta abusiva: essa veniva impugnata dall’odierna istante avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria: il ricorso veniva dichiarato perento con decreto presidenziale n. 212 del 2009. Il 10.12.2004 la ricorrente presentava al Comune domanda di condono edilizio ai sensi del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 e della L.R. Umbria 3 novembre 2004 n. 21.

Con provvedimento dirigenziale n. 345 del 1 ottobre 2007 l’Amministrazione respingeva la suddetta domanda, ritenendola carente dei presupposti di cui all’art. 20 c. 1, lett. a) della L.R. 21/2004, secondo cui il condono di ampliamenti per unità immobiliare destinati ad attività non può superare i 100 mq., contro gli oltre 759,92mq. di superficie della tettoia.

La società impugnava il diniego innanzi al TAR Umbria, che respingeva il ricorso con sentenza n. 732/2016.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Assisti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €. 4.000,00 (quattromila), oltre accessori, se per legge dovuti.